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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare all’autorità fiscale, tramite l’organo d’esecuzione, le dichiarazioni relative a una differenza d’imposta di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOm.
4Gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono registrare:
a. i ritiri di biocarburanti, ripartiti secondo i fornitori;
b. le consegne di biocarburanti, ripartite secondo i destinatari.
5Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare all’organo d’esecuzione tutte le quantità di biocarburanti importate, esportate e commercializzate.
6L’organo d’esecuzione trasmette immediatamente i dati all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Verifica in particolare se le quantità dichiarate sono state conteggiate integralmente e non sono state utilizzate o computate più volte.