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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18 cpv. 5 e 6
5Il gestore di rete notifica al proprietario fondiario entro 14 giorni le informazioni necessarie per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio.
6Contabilizza separatamente il consumo dei consumatori finali che non partecipano a un raggruppamento ai fini del consumo proprio e mette a disposizione del proprietario fondiario i dati necessari per il conteggio.
Art. 20a Programmi a livello nazionale
1L’UFE può pubblicare un bando di gara separato per una misura specifica se:
a. non viene attuata o viene attuata solo in misura esigua nell’ambito dei bandi di gara di cui all’articolo 19; e
b. si può attuare in modo standardizzato e scalabile nell’ambito di programmi a livello nazionale.
2L’UFE si basa sull’efficacia rispetto ai costi dei precedenti bandi di gara di cui all’articolo 19.
Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva
1L’UFE pubblica annualmente le seguenti indicazioni concernenti i bandi di gara e i programmi a livello nazionale:
Art. 36 cpv. 1
1L’assegnazione dei mezzi disponibili avviene in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dei valori obiettivo di cui agli articoli 2 e 3 LEne.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 36a Mutui di tesoreria
L’UFE e l’Amministrazione federale delle finanze stabiliscono di comune accordo i dettagli dei mutui di tesoreria, in particolare l’entità e la durata dei mutui, il tasso d’interesse e le modalità.