Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
5.7 Art. 14a cpv. 2 Cantoni
AG, BS, BL, TI e ZH accolgono positivamente il fatto che la disposizione rispetti l’autonomia dei Cantoni e che li lasci liberi di scegliere il modello di presa in carico medica. NW non ri- tiene necessario istituire un ente specializzato che garantisca alle vittime l’accesso a presta- zioni mediche e medico-legali, perché queste ultime possono già rivolgersi a strutture che of- frono tali prestazioni (p. es. gli ospedali pubblici).
Sedici Cantoni49 reputano che la nozione di «ente specializzato» sia insufficiente e troppo ri- stretta. La maggior parte di essi50 approva la formulazione proposta da CDOS secondo la quale i Cantoni garantiscono alle vittime l’accesso a prestazioni specializzate nel campo dell’assistenza medica e medico-legale. AI51, BS52 e ZH53 formulano proposte che si scostano da quella di CDOS.
A causa della carenza di personale sanitario, BE chiede di valutare la possibilità di limitare l’offerta di servizi specializzati alla cerchia di persone delle vittime di violenza domestica e sessuale. Anche GL esprime perplessità riguardo all’attuazione e chiede di tenere conto dell’andamento dei costi nel sistema sanitario.
Partiti
Secondo Alleanza del Centro, la disposizione deve essere formulata in modo tale da con- sentire ai Cantoni più piccoli di attuarla. UDC auspica che i Cantoni dispongano di un margine di manovra sufficiente per tenere conto della loro organizzazione sanitaria.
PS accoglie con favore l’introduzione dell’obbligo per i Cantoni di istituire un ente specializ- zato. Si tratta di un requisito minimo che lascia loro sufficiente libertà nell’attuazione, com- presa la possibilità di creare altri attori nel sistema della LAV. È importante che gli enti specia- lizzati dispongano di professionisti sanitari adeguatamente formati.
Associazioni mantello dell’economia, organizzazioni interessate e privati
CSP, CSVD e Pink Cross approvano esplicitamente l’obbligo imposto ai Cantoni di garantire l’accesso alle prestazioni mediche e medico-legali. CDOS, pur condividendo questo parere, ritiene che la nozione di «ente specializzato» non rifletta sufficientemente la volontà di la- sciare ai Cantoni la possibilità di scegliere il modello di presa in carico medica e medico-le- gale appropriato. Propone quindi di riformulare il capoverso 2 per precisare che i Cantoni provvedono a garantire alle vittime l’accesso a prestazioni specialistiche nel campo dell’assi- stenza medica e medico-legale. La maggioranza delle organizzazioni54 sostiene la formula- zione di CDOS ritenendola più chiara. Per contro, Anthrosocial, ARTISET e UCBCIECHI
49 AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, JU, LU, OW, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH.
50 AG, AR, BL, FR, JU, LU, OW, SZ, TG, UR, VD, ZG.
51 I Cantoni garantiscono alle vittime l’accesso alle prestazioni di cui all’art. 14a cpv. 1 (traduzione).
52 I Cantoni garantiscono alle vittime l’accesso a prestazioni specializzate in materia di assistenza medica e medico-legale (traduzione).
53 I Cantoni provvedono affinché le vittime abbiano accesso alle prestazioni specializzate in materia di assistenza medica e medico-legale (traduzione).
54 Associazione Consultorio delle Donne Lugano, BIF, Brava, Centre d’accueil MalleyPrairie, CSP Vaud, DAO, FEG, Donne per la Pace Svizzera, FIZ, Frauenberatung sexuelle Gewalt ZH, Frauenhaus AG-SO, Frauenhaus beider Basel, Frauenhaus LU, Frauenhaus Winterthur, Frauenhaus ZH, Frauenhaus ZH Oberland, Frieda, IAMANEH, GDS, LibElle, USDC, Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili, Opferhilfe beider Basel, Opferhilfe Bern, Opferhilfe SG – AR – AI, post Beijing, Puntozero, SSCH, Solidarité femmes Biel/Bienne, Solidarité femmes fribourg, Unterschlupf.