Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 26 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

5.6 Art. 14a cpv. 1 Cantoni

BL e TI salutano espressamente la precisazione della portata dell’assistenza medica e me- dico-legale. TI auspica la precisazione di altre prestazioni.

Quindici Cantoni39 sono del parere che il catalogo delle prestazioni debba essere esaustivo e chiedono la cancellazione del termine «in particolare». GL si chiede se, nell’ottica legislativa, la regolamentazione delle prestazioni medico-legali debba essere così concreta. In questo modo può sembrare che tali prestazioni siano più importanti delle altre. TI, invece, accoglie con favore il carattere esaustivo del catalogo ritenendo che così è possibile tenere conto del singolo caso.

Secondo 14 Cantoni40, occorre aggiungere che il catalogo delle prestazioni comprende gli esami e le cure mediche necessari alla vittima. Propongono quindi di integrare la lettera a con il temine necessari. GL osserva che, come per tutte le prestazioni di aiuto alle vittime,

l’esame della copertura delle spese si baserà su considerazioni di necessità e opportunità.

LU precisa che le cure e gli esami non devono necessariamente essere svolti da un medico specialista, ma anche da personale infermieristico appositamente formato (forensic nurses). Secondo GL, i requisiti devono essere definiti tenendo conto dell’evoluzione dei costi sanitari. Ritiene inoltre ipotizzabile una collaborazione tra le diverse istituzioni o con forensic nurses ambulanti.

Secondo GL la conservazione della documentazione medico-legale e delle tracce solleva di- verse questioni di attuazione. NW è dell’avviso che questa prestazione comporterà un onere supplementare. AG e BS ritengono che occorra fissare nella legge (eventualmente nell’ordi- nanza secondo BS) una durata minima di conservazione41. Secondo GE, il messaggio del Consiglio federale deve precisare questo aspetto; la documentazione e le tracce devono es- sere conservate almeno fino alla prescrizione del reato ipotizzato, ovvero almeno 15 anni per i reati sessuali gravi.

Partiti

PS ritiene importante che i Cantoni stabiliscano una durata di conservazione della documen- tazione medico-legale e delle tracce che permetta alla vittima di denunciare il reato.

39 AI, AR, BS, FR, JU, LU, OW, NW, SO, SZ, SW, TG, UR, VD, ZG.

40 AG, AI, AR, FR, JU, LU, OW, NW, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG.

41 AG propone la seguente formulazione (traduzione): c. la conservazione della documentazione e delle tracce, che è retta dai termini di prescrizione dell’azione penale previsti; BS la seguente (traduzione): c. la conservazione della documentazione e delle tracce. La durata di conservazione è di almeno cinque anni e può essere prorogata di cinque anni.