Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine
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Il quarto considerando statuisce l’obbligo di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese multinazionali di presentare la dichiarazione GloBE nello Stato in cui è localizzata.
II quinto considerando illustra il contenuto della dichiarazione GloBE, che si compone di due parti: una sezione generale e una sezione relativa agli Stati, che descrive dettagliatamente l’applicazione delle norme GloBE e delle QDMTT per ciascuno degli Stati attuatori e degli Stati QDMTT in cui il gruppo di imprese multinazionali opera.
Il sesto considerando descrive l’approccio di divulgazione in base al quale sono determinate le sezioni della dichiarazione GloBE da trasmettere a ciascuno Stato in cui il gruppo di imprese multinazionali opera.
Il settimo considerando esprime l’aspettativa che le future modifiche delle norme GloBE vengano attuate e la definizione delle norme GloBE faccia coerentemente riferimento alla versione aggiornata.
L’ottavo considerando descrive l’esonero di un’entità costitutiva dall’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE nello Stato in cui è localizzata se la dichiarazione è presentata a livello centrale, entro il termine previsto, nello Stato attuatore dell’entità costitutiva cui incombe l’obbligo di dichiarazione centralizzato e se lo Stato attuatore ha firmato sua volta l’Accordo GloBE ed è uno Stato partner.
Il nono considerando contiene l’obbligo per cui l’autorità competente dello Stato in cui è localizzata la società madre capogruppo o l’entità costitutiva designata a presentare la dichiarazione deve trasmettere, conformemente all’approccio di divulgazione, i dati rilevanti all’autorità competente di uno Stato attuatore o di uno Stato QDMTT.
Il decimo considerando sancisce la Convenzione sull’assistenza amministrativa quale base legale internazionale per lo scambio automatico di informazioni.
L’undicesimo considerando precisa che lo scambio di informazioni avviene su base bilaterale, dallo Stato notificante allo Stato notificato, anche se l’accordo è multilaterale.
Il dodicesimo considerando afferma che gli Stati partner si basano sull’Accordo GloBE per lo scambio automatico di informazioni GloBE.
Il tredicesimo considerando precisa che l’Accordo GloBE è conforme alle norme GloBE.
Il quattordicesimo considerando assicura che al momento del primo scambio di informazioni gli Stati partner dispongano del quadro legislativo e operativo necessario per garantire il corretto scambio di informazioni.
Il quindicesimo considerando contiene le garanzie relative (i) alle protezioni adeguate volte ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute e (ii) alle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace.
Il sedicesimo considerando precisa che l’applicazione dell’Accordo GloBE può dipendere dal completamento positivo delle procedure legislative nazionali (p. es. l’approvazione del Parlamento). Tale clausola ribadisce inoltre che la conclusione dell’Accordo GloBE presuppone il rispetto delle disposizioni relative alla confidenzialità e alla protezione dei dati e delle altre garanzie previste, comprese le disposizioni