Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine
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che limitano l’impiego delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
Il diciassettesimo considerando ribadisce lo scopo dell’Accordo GloBE, segnatamente la procedura di trasmissione centralizzata con successivo scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE tra Stati partner. Sottolinea, inoltre, che l’Accordo GloBE è inteso a ridurre gli oneri amministrativi delle autorità competenti e dei gruppi di imprese multinazionali.
Il diciottesimo e ultimo considerando chiarisce che l’Accordo GloBE agevola anche lo scambio di informazioni GloBE con uno Stato QDMTT nel quadro dell’approccio di divulgazione.
Sezione 1 – Definizioni
Nella sezione 1 sono definite le espressioni utilizzate nell’Accordo GloBE.
Paragrafo 1
Il termine «Giurisdizione» designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo GloBE sono in vigore. Può trattarsi di uno Stato o di un territorio (p. es. i territori d’oltremare di uno Stato).
L’espressione «autorità competente» include le persone e le autorità dei diversi Stati elencati nell’allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per la Svizzera è il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo sostituto o la sua sostituta.
Il termine «dichiarazione GloBE» designa la dichiarazione presentata dalla società madre o da un’entità costitutiva designata conformemente alle norme e/o alle procedure nazionali dello Stato in cui tale entità costitutiva è localizzata. La dichiarazione deve corrispondere alla dichiarazione GloBE standardizzata così come approvata dall’Inclusive Framework on BEPS.
Con «sezione generale» si intende la sezione della dichiarazione GloBE che contiene informazioni di carattere generale sui gruppi di imprese multinazionali nel loro complesso, incluse la struttura aziendale e una breve sintesi delle informazioni GloBE. Tale sezione deve corrispondere alla sezione 1 della dichiarazione GloBE così come approvata dall’Inclusive Framework on BEPS.
Il termine «sezioni relative alle Giurisdizioni» designa le sezioni della dichiarazione GloBE che contengono informazioni dettagliate sull’applicazione delle norme GloBE e delle QDMTT per ciascuno degli Stati in cui il gruppo di imprese multinazionali opera. Queste sezioni corrispondono alle sezioni 2 e 3 della dichiarazione GloBE così come approvata dall’Inclusive Framework on BEPS.
Il termine «approccio di divulgazione» designa l’approccio approvato multilateralmente dall’Inclusive Framework on BEPS che determina le circostanze e la misura in cui le sezioni della dichiarazione GloBE sono trasmesse a uno Stato destinatario per l’applicazione delle imposte nazionali: