Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
e territori la Svizzera intende effettuare lo scambio. Tale delega presenta il vantaggio di dare al Consiglio federale la possibilità di attendere e osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Poiché, come affermato in principio, allo stato attuale non è ancora certo quali Stati o territori attueranno l’Accordo GloBE. Tale competenza può essere delegata al Consiglio federale in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Su decisione dell’Esecutivo, al momento della notifica la Svizzera potrà presentare all’OCSE i primi elenchi di Stati e territori che riceveranno e trasmetteranno informazioni. Poiché il Consiglio federale è autorizzato a decidere a chi la Svizzera trasmetterà le informazioni rilevanti della dichiarazione GloBE e da chi le riceverà, lo scambio può essere attivato rapidamente e le garanzie dell’Accordo possono essere assicurate quanto prima.
6.4 Protezione dei dati
Per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati sono stati introdotti sul piano internazionale diversi meccanismi (v. cap. 4). Nel quadro dell’attuazione nazionale saranno vagliate ed eventualmente proposte le basi legali necessarie a livello svizzero.