Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine

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reciproca all’Accordo; lo Stato sarà pertanto tenuto a inviare i dati, ma non ne riceverà dagli Stati partner. Questo meccanismo ha dato prova della sua validità. Finora sono stati sottoposti a una verifica del rispetto delle norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati 120 Stati, tra cui la Svizzera.

Paragrafo 2

Il paragrafo 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o di disfunzionamento delle protezioni. Al Segretariato dell’Organo di coordinamento sono altresì da comunicare le sanzioni applicate e le misure correttive adottate. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento informerà tutte le autorità competenti che in virtù dell’Accordo GloBE scambiano informazioni con lo Stato interessato.

Sezione 6 – Consultazioni

Paragrafi 1 e 2

Il paragrafo 1 prevede che, in caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo GloBE, un’autorità competente possa richiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate. Se consentito dal diritto applicabile, nella ricerca di una soluzione possono essere coinvolte, anche attraverso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, altre autorità competenti di Stati che hanno recepito l’Accordo GloBE. Conformemente al paragrafo 2, l’autorità competente che ha richiesto la consultazione deve informare, nel miglior modo possibile, il Segretariato dell’Organo di coordinamento in merito alle misure adottate, affinché quest’ultimo possa informare le altre autorità competenti. Va osservato che il Segretariato dell’Organo di coordinamento non può ricevere dati fiscali su contribuenti o dati che potrebbero rivelare la loro identità.

Paragrafo 3

Il paragrafo 3 stabilisce che le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE trasmesse da un’autorità competente a un’altra autorità competente possono essere condivise da quest’ultima con altre autorità competenti. Ciò presuppone che le altre autorità competenti abbiano ricevuto le stesse informazioni nel quadro dell’Accordo GloBE.

Sezione 7 – Modifiche

La sezione 7 statuisce che l’Accordo GloBE può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui l’Accordo GloBE è in vigore. Secondo l’ordine delle competenze e la procedura legislativa svizzeri, l’Accordo GloBE verrà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Di conseguenza, l’autorità competente svizzera può avallare una modifica dell’Accordo GloBE soltanto dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.

Sezione 8 – Condizioni generali

La sezione 8 indica le condizioni che devono essere adempiute affinché l’Accordo GloBE entri in vigore tra due Stati (attivazione). Precisa, inoltre, in quali circostanze uno Stato può sospendere o denunciare l’Accordo GloBE in relazione a un determinato Stato e disciplina la denuncia dell’Accordo GloBE.