Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accolti in votazione popolare a seguito del lancio di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone delle basi legali necessarie per attuare l’Accordo GloBE, compresa la data d’inizio del primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione a partire dalla quale saranno scambiate le informazioni rilevanti della dichiarazione GloBE.
Sostanzialmente, nel quadro dello scambio di informazioni previsto dall’Accordo GloBE, la Svizzera trasmetterà e riceverà informazioni da Stati partner per utilizzarle a fini fiscali locali. In questo modo il Consiglio federale tiene conto dell’obiettivo dichiarato dell’Accordo GloBE di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e i gruppi di imprese multinazionali interessati. Ad oggi non è certo quali Stati attueranno l’Accordo GloBE, approvato soltanto di recente dall’Inclusive Framework on BEPS. È presumibile che gli Stati che hanno introdotto l’imposizione minima attueranno anche l’Accordo GloBE. Questi Stati non sono però tenuti a recepirlo nel diritto nazionale. Nel corso del 2025 si dovrebbe avere più chiarezza al riguardo. Per questo motivo l’articolo 2 del decreto federale prevede che la competenza di includere Stati negli elenchi del caso sia delegata al Consiglio federale. Le basi legali necessarie a tal fine saranno definite nel quadro dell’attuazione nazionale dell’Accordo GloBE attraverso un adeguamento dell’OImM. Tale delega di competenze presenta il vantaggio di dare al Consiglio federale la possibilità di attendere e osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accplti in votazione popolare a seguito del lancio del referendum, il Consiglio federale emanerà quindi per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione 2024 gli elenchi di Stati a cui trasmettere e da cui ricevere informazioni. Dopodiché il Consiglio federale notificherà al Segretariato dell’Organo di coordinamento gli elenchi di Stati partner a cui la Svizzera intende trasmettere informazioni e da cui intende riceverne (cfr. art. 3 cpv. 2 del decreto federale). La tempistica per l’attuazione dell’Accordo GloBE prevede quindi i seguenti passaggi:
• nel 2025, in virtù del decreto federale del 14 agosto 2024, firma
dell’Accordo GloBE, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.
• nel dicembre 2025, notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento in base alla quale l’Accordo GloBE deve essere applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2026. Da questo momento gli altri Stati possono includere la Svizzera nei loro elenchi di Stati partner e scambiare così informazioni GloBE a partire da metà 2026;
• nella prima metà del 2026, approvazione del decreto federale da parte del Parlamento e termine di referendum;
• entro metà 2026, «ratifica» dell’Accordo da parte della Svizzera; e
• notifica degli elenchi di Stati partner e delle altre dichiarazioni presso l’OCSE conformemente alla sezione 8 dell’Accordo GloBE. In questo modo l’Accordo diventa effettivo tra quegli Stati che hanno comunicato all’OCSE l’attivazione dello scambio automatico di informazioni.
Nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento il Consiglio federale dichiarerà altresì quali parti delle regole di imposizione minima (QDMTT, IIR, UTPR) sono state attuate in Svizzera (cfr. art 3 cpv. 3 del decreto federale).