Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine
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dichiarazione GloBE. Secondo tale disposizione, le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE devono essere trasmesse entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nello Stato notificante per il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione a cui si riferiscono le informazioni. Il termine di presentazione previsto per la dichiarazione GloBE nel primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione si evince dall’articolo 9.4.1. delle norme tipo GloBE, secondo il quale la dichiarazione GloBE deve essere presentata all’autorità competente entro 18 mesi dall’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto di dichiarazione che è il periodo di transizione. Secondo la definizione di cui all’articolo 10.1.1. delle norme tipo GloBE, il periodo di transizione è il primo esercizio in una giurisdizione fiscale durante il quale il gruppo di imprese multinazionali rientra nell’ambito di applicazione delle norme GloBE per quanto riguarda quella giurisdizione fiscale. Questa proroga del termine di presentazione relativo al primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione dello Stato notificante dovrebbe comportare uno sgravio degli oneri amministrativi per le autorità e per i gruppi di imprese multinazionali interessati.
Se il termine di trasmissione delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE è fissato a 18 mesi dalla fine del periodo fiscale oggetto di dichiarazione (secondo l’art. 9.4.1 delle norme tipo GloBE) e le basi legislative e operative per l’Accordo GloBE sono entrate in vigore nello Stato notificante nel periodo fiscale oggetto di dichiarazione interessato, le informazioni per il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione dovrebbero essere trasmesse nello Stato notificante entro 24 mesi dalla fine di tale periodo fiscale oggetto di dichiarazione.
Paragrafo 3
Nel paragrafo 3 sono disciplinati i casi in cui le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE sono trasmesse in ritardo. In queste circostanze le autorità competenti trasmettono le informazioni rilevanti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione GloBE. Questa regola si applica anche alle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE che sono state adeguate o corrette dopo la presentazione della dichiarazione.
Paragrafi 4 e 5
I paragrafi 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare automaticamente attraverso uno schema XML comune. La trasmissione dei dati avviene tramite il sistema di trasmissione comune dell’OCSE («Common Transmission System», CTS). Questo sistema di trasmissione sicuro, sviluppato congiuntamente, è utilizzato dalle autorità competenti di tutto il mondo per la trasmissione di informazioni riservate a fini fiscali. Inoltre, le informazioni devono essere predisposte e cifrate secondo gli standard stabiliti a livello internazionale. Il CTS è già in uso, ad esempio, per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’obiettivo è di conseguire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità.
Sezione 4 – Collaborazione in materia di correzioni, applicazione e attuazione
dell’Accordo
Paragrafo 1
Il paragrafo 1 disciplina la collaborazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica da