Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine

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• la sezione generale deve quindi essere trasmessa agli Stati attuatori in cui sono localizzate la società madre capogruppo o le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali;

• la sezione generale, ad eccezione della breve sintesi alla sezione 1.4 della dichiarazione GloBE, deve essere trasmessa agli Stati QDMTT a) in cui è localizzata un’entità costitutiva del gruppo di imprese internazionali; b) in cui sono localizzati una joint venture o un membro di un gruppo di joint venture e la QDMTT è applicata alle citate entità costitutive nello Stato in cui sono localizzate; oppure c) in casi in cui la QDMTT è applicata a un’entità costitutiva apolide o a una joint venture apolide del gruppo di imprese multinazionali nello Stato;

• una o più sezioni relative agli Stati devono essere trasmesse dallo Stato notificante agli Stati partner che hanno un diritto di imposizione in virtù delle norme GloBE o della QDMTT nei confronti di tali Stati. Nonostante quello che precede, gli Stati che attuano la regola sui profitti a bassa imposizione («undertaxed profit rule», UTPR) applicando un’aliquota d’imposta pari a zero ricevono soltanto la parte della dichiarazione GloBE che contiene informazioni sull’imputazione dell’imposta integrativa secondo l’UTPR nei confronti di tale Stato. Lo Stato attuatore in cui la società madre capogruppo è localizzata riceve tutte le sezioni relative agli Stati.

Il termine «Giurisdizione attuatrice» designa uno Stato che ha attuato l’IIR, l’UTPR o entrambe.

L’espressione «norme GloBE» designa le norme tipo GloBE, il relativo commentario e tutti gli orientamenti amministrativi concordati ed emanati dall’Inclusive Framework on BEPS (comprese la dichiarazione GloBE, l’approccio di divulgazione e tutti gli altri orientamenti, condizioni e requisiti concordati in quanto parte del quadro di riferimento per l’attuazione delle norme GloBE).

L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che assiste l’Organo di coordinamento che, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 24 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, è composto di rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione.

L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che assiste l’Organo di coordinamento.

L’espressione «Accordo effettivo» significa che le seguenti quattro premesse sono adempiute e lo scambio automatico di informazioni GloBE tra due Stati è entrato in vigore con efficacia giuridica:

• entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa;

• entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo GloBE;

• entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle legislazioni necessarie per attuare le norme GloBE;