Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine
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attraverso lo scambio previsto dall’Accordo GloBE vengono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione GloBE in Svizzera.
5.3 Ripercussioni sulle imposte
L’introduzione dell’Accordo GloBE mira alla giustificabilità delle dichiarazioni presentate dai gruppi di imprese multinazionali assoggettati all’imposta integrativa. Con l’attuazione si intende assicurare nel limite del possibile il corretto assoggettamento all’imposizione minima sia in Svizzera che all’estero.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’avamprogetto del decreto federale che approva l’Accordo GloBE si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale ha la competenza di approvare i trattati internazionali, sempre che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale non attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Nel presente caso si tratta di un trattato internazionale, per il quale la competenza di approvazione spetta all’Assemblea federale. L’Accordo non prevede una ratifica vera e propria; gli Stati esprimono il proprio consenso ad essere vincolati dal trattato direttamente con la firma (firma definitiva).
6.2 Forma dell’atto
In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. L’Accordo GloBE contiene importanti norme di diritto che devono essere attuate a livello nazionale. Il decreto federale che approva l’Accordo GloBE è pertanto sottoposto a referendum facoltativo.
L’atto normativo di attuazione verrà elaborato dall’AFC con un progetto separato nel quadro di una modifica dell’OImM.
6.3 Delega di competenze legislative
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto federale il Consiglio federale ha la competenza di decidere a quali Stati e territori la Svizzera trasmetterà informazioni GloBE e da quali Stati e territori intende riceverne. La notifica che indica a quali Stati e territori la Svizzera trasmette informazioni o da quali intende riceverne può essere depositata soltanto dopo che l’Assemblea federale avrà approvato l’Accordo GloBE e non sarà stato lanciato, né tantomeno approvato dal Popolo, un referendum. Dopo che l’Assemblea federale avrà preso la decisione di principio in merito all’attuazione dell’Accordo GloBE, il Consiglio federale potrà decidere, in virtù della delega di competenze, con quali Stati
11 RS 171.10