Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine
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Sezione 9 – Segretariato dell’Organo di coordinamento
La sezione 9 stabilisce che tutte le autorità competenti siano informate in merito a qualsiasi notifica ricevuta e che i firmatari dell’Accordo GloBE siano messi al corrente quando una nuova autorità competente firma l’Accordo GloBE.
5 Ripercussioni
Il presente progetto costituisce la base unicamente per l’attuazione dello scambio di informazioni GloBE. Di conseguenza le ripercussioni si manifesteranno solo con l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali. Ai fini della trasparenza, il presente rapporto illustra le ripercussioni previste in futuro. A tal riguardo vengono in parte formulate ipotesi sulle quali si dovrà deliberare nell’ambito della procedura di consultazione relativa all’attuazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il ruolo cardine dell’AFC.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni secondo l’Accordo GloBE da parte della Svizzera richiede maggiori risorse finanziarie e umane a livello nazionale, in particolare in ambito informatico. Al pari delle altre forme di scambio internazionale di informazioni, anche nell’ambito dello scambio previsto dall’Accordo GloBE si propone che l’AFC diventi la piattaforma per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per le informazioni ricevute dall’estero. Sia l’AFC che i Cantoni si prepareranno per tempo al nuovo quadro normativo e adotteranno le misure del caso (sviluppo di un sistema IT; avvio o adeguamento dei processi operativi all’interno dell’AFC o con i gruppi di imprese multinazionali, con gli Stati partner, con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; predisposizione delle istruzioni concernenti la prassi ecc.).
L’impiego della dichiarazione GloBE da parte dei Cantoni ai fini di una verifica della plausibilità dovrà garantire la correttezza dell’imposizione. L’introduzione dell’Accordo GloBE non dovrebbe comportare oneri supplementari per le autorità cantonali delle contribuzioni poiché queste ultime elaboreranno e valuteranno le informazioni GloBE indipendentemente da uno loro scambio internazionale. In assenza di un Accordo GloBE, i Cantoni riceverebbero tali informazioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni a livello locale.
I costi sono di difficile stima, considerato che un fattore determinante è dato anche dal numero di Stati partecipanti con cui la Svizzera intratterrà una relazione di scambio.
5.2 Ripercussioni sull’economia
Conformemente all’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE i gruppi di imprese con entità costitutive in Svizzera sono obbligati a presentare la dichiarazione GloBE per ogni entità costitutiva. Questo in virtù di un rimando alle norme tipo GloBE nell’articolo 2 capoverso 1 OImM. Se viene applicato il principio dello sportello unico («one stop shop»), è soltanto un’entità costitutiva per ogni gruppo di imprese a dover presentare la dichiarazione GloBE.
L’Accordo GloBE facilita ai gruppi di imprese la presentazione della dichiarazione GloBE attraverso lo scambio internazionale. Infatti, i gruppi di imprese dai quali la Svizzera riceve le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE