Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine

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• entrambi gli Stati devono aver dichiarato al Segretario dell’Organo di coordinamento di voler scambiare le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE con l’altro Stato su base automatica.

L’espressione «Giurisdizione QDMTT» designa uno Stato che, diversamente da uno Stato attuatore, ha attuato soltanto una QDMTT.

Paragrafo 2

Secondo il paragrafo 2, qualsiasi termine non definito nell’Accordo GloBE avrà il senso ad esso attribuito dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo GloBE nel caso concreto. Il significato dovrà essere conforme a quello definito nelle norme GloBE. Tutti i termini non definiti nell’Accordo GloBE o nelle norme GloBE hanno sostanzialmente il significato loro attribuito dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo GloBE nel caso concreto. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale e la Convenzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione simile.

Sezione 2 – Scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE

La presente sezione stabilisce che ciascuna autorità competente trasmette agli Stati su base automatica le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE che sono rilevanti secondo l’approccio di divulgazione e che ha ricevuto da una società madre capogruppo o un’entità costitutiva designata localizzata nel proprio Stato. Ciò presuppone che tra lo Stato notificante e lo Stato notificato vi sia una relazione di scambio attiva. La sezione fa inoltre riferimento all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che, unitamente alla dichiarazione GloBE, costituisce la base legislativa di diritto internazionale per lo scambio.

Sezione 3 – Tempi e modalità dello scambio di informazioni

Paragrafo 1

L’Accordo GloBE prevede che le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE vengano trasmesse entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nello Stato notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione a cui si riferiscono le informazioni. La durata del termine di presentazione della dichiarazione GloBE per il corrispondente periodo fiscale oggetto di dichiarazione si evince dall’articolo 8.1.6 delle norme tipo GloBE. Secondo tale disposizione, la dichiarazione GloBE deve essere presentata all’autorità competente entro 15 mesi dalla scadenza del periodo fiscale oggetto di dichiarazione.

In base a questo periodo, quindi se il termine di presentazione delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE nello Stato notificante è di 15 mesi a partire dalla scadenza del periodo fiscale oggetto di dichiarazione, le informazioni rilevanti devono essere trasmesse entro 18 mesi dalla fine del periodo fiscale oggetto di dichiarazione interessato.

Paragrafo 2

il paragrafo 2 disciplina la durata del termine di presentazione del primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione dello Stato notificante in cui è entrato in vigore il quadro legislativo e operativo che consente di presentare le informazioni contenute nella