Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine

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Inoltre, secondo l’articolo 3 capoverso 4 del decreto federale il Consiglio federale deve dichiarare che la Svizzera dispone delle misure adeguate per garantire la confidenzialità necessaria e il rispetto delle norme di protezione dei dati. A tal fine ricorrerà, in particolare, ai risultati della valutazione tra pari relativa alla Svizzera effettuata dal Forum globale ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

Infine, l’articolo 3 capoverso 5 del decreto federale prevede che, conformemente alla sezione 8 paragrafo 1 dell’Accordo GloBE, il Consiglio federale notifichi prontamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento ogni cambiamento successivo delle notifiche menzionate.

Paragrafo 2

Secondo il paragrafo 2 l’Accordo GloBE ha effetto tra gli Stati a partire dalla data in cui (i) lo Stato notificante trasmette al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica secondo la sezione 8 paragrafo 1 lettera a, includendo tra l’altro lo Stato dell’autorità competente notificata, e (ii) lo Stato notificato trasmette al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica secondo il paragrafo 1 lettera b, includendo tra l’altro lo Stato notificante.

Paragrafi 3 e 4

Secondo il paragrafo 3, l’OCSE pubblicherà sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti che hanno firmato l’Accordo GloBE.

Secondo il paragrafo 4, il Segretariato dell’Organo di coordinamento mette a disposizione degli altri firmatari le informazioni fornite conformemente alla sezione 8 paragrafo 1 lettere a e b attraverso mezzi adeguati. Queste informazioni non vengono pubblicate sul sito Internet dell’OCSE.

Paragrafo 5

Uno Stato può disattivare una relazione di scambio secondo l’Accordo GloBE mediante una comunicazione scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento ne informa prontamente le autorità competenti degli Stati interessati. La disattivazione ha effetto per i periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano dopo tale comunicazione. Nonostante quanto precede, la disattivazione ha effetto immediato se è riconducibile a una violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o a un disfunzionamento delle protezioni.

Paragrafo 6

Il paragrafo 6 disciplina le modalità di denuncia. Un’autorità competente può terminare la propria partecipazione all’Accordo GloBE per scritto nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento. Salvo indicazione diversa dell’autorità competente, la denuncia è effettiva dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 mesi a partire dalla data della denuncia. Tutte le informazioni ricevute fino a quel momento in virtù dell’Accordo GloBE resteranno confidenziali e continueranno a essere soggette alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Ove necessario, l’autorità competente può derogare al termine normalmente previsto di 30 mesi e fissarne un altro (ad es. a seguito di procedure legislative nazionali o di una sentenza giudiziaria).