Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine

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Paragrafo 1

Secondo il paragrafo 1 l’autorità competente trasmette, al momento della firma dell’Accordo GloBE o il più presto possibile, una notifica che contenga le seguenti dichiarazioni:

• una dichiarazione secondo cui uno Stato attuatore intende trasmettere informazioni nell’ambito dell’Accordo GloBE e che comprende:

o la conferma che lo Stato in questione dispone del quadro legislativo e operativo necessario per la trasmissione nazionale della dichiarazione GloBE e per lo scambio internazionale delle informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE, inclusa la data di inizio del primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione a partire dal quale saranno scambiate le informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE e l’indicazione del periodo di applicazione provvisorio; e

o un elenco degli Stati cui devono essere trasmesse informazioni;

• una dichiarazione in base alla quale uno Stato attuatore intende ricevere informazioni nell’ambito dell’Accordo GloBE e che:

o indichi se lo Stato in questione ha attuato l’IIR, l’UTPR o la QDMTT;

o confermi che ha attuato misure adeguate per assicurare la confidenzialità e la protezione dei dati; e

o includa un elenco degli Stati da cui intende ricevere i dati.

Al Segretariato dell’Organo di coordinamento deve inoltre essere comunicata prontamente qualsiasi modifica successiva alle notifiche di cui sopra.

Gli articoli 2 e 3 dell’avamprogetto di decreto federale che approva l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (di seguito «decreto federale») disciplinano le competenze e i contenuti delle notifiche della Svizzera in virtù dell’Accordo GloBE.

Secondo l’Accordo GloBE la Svizzera scambierà le prime informazioni contenute nella dichiarazione GloBE a partire dal 1° luglio 2026 con gli Stati partner (sez. 3 par. 2 in combinato disposto con gli art. 8.1 e 9.4.1 delle norme GloBE). Uno scambio tempestivo presuppone tuttavia l’esistenza di una relazione di scambio attiva con gli Stati partner (v. di seguito sez. 8 par. 2). Per instaurare una relazione di scambio attiva, l’Accordo GloBE non presuppone necessariamente che tale Stato sia uno Stato attuatore o uno Stato QDMTT (cfr. sez. 1 lett. g e l dell’Accordo GloBE). Tuttavia, esige che uno Stato di scambio disponga del quadro legislativo e operativo necessario per permettere la trasmissione e lo scambio delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE. In base al calendario previsto, l’Accordo GloBE dovrebbe essere firmato nel 2025 e il relativo progetto trattato in Parlamento nel corso della sessione invernale 2025 o della sessione primaverile 2026. Ciò significa che, se non viene lanciato il referendum, l’Accordo GloBE entrerà in vigore al più presto nell’estate 2026 e le relative notifiche potranno essere effettuate soltanto a partire da tale momento. Tuttavia, affinché gli altri Stati riconoscano la Svizzera quale potenziale partner di scambio già nel gennaio 2026, con riserva di approvazione delle commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale dovrà presentare una dichiarazione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria secondo l’articolo 7b della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).