Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 18 pagine

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parte della società madre capogruppo notificante o dell’entità costitutiva designata. Se l’autorità competente notificata riconosce che le informazioni contenute in una dichiarazione GloBE devono essere corrette, adotta senza indugio le misure appropriate per ottenere dalla società madre capogruppo interessata o dall’entità costitutiva designata le informazioni corrette e le scambia senza indugio con tutte le autorità competenti.

Paragrafo 2

Il paragrafo 2 stabilisce le procedure per la notifica qualora un’entità costitutiva informi l’autorità competente nello Stato in cui è localizzata che le informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE e che la concernono dovrebbero essere presentate dalla società madre capogruppo o dall’entità costitutiva designata in un altro Stato, ma le informazioni rilevanti non sono state scambiate entro il termine previsto. In questo caso, l’autorità competente nello Stato in cui è localizzata l’entità costitutiva interessata può informare l’altra autorità competente che la dichiarazione GloBE dovrebbe essere presentata dall’autorità competente dello Stato in cui è localizzata la società madre capogruppo o l’entità costitutiva designata. L’altra autorità competente accerterà prontamente il motivo del mancato scambio delle informazioni rilevanti e ne informerà la prima autorità competente entro un mese dalla ricezione della notifica, indicando, se necessario, la data prevista per lo scambio delle informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE.

Sezione 5 – Confidenzialità e protezione dei dati

Paragrafo 1

Il paragrafo 1 rimanda alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia di confidenzialità e altre protezioni. Il rimando comprende in particolare l’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, che disciplina la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di principi indispensabili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione OCSE)9 e nel Modello di accordo sullo scambio di informazioni dell’OCSE10.

In linea di principio tutti gli Stati prevedono prescrizioni specifiche in materia di confidenzialità e protezione dei dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. Come indicatore utile per verificare se uno Stato garantisca protezioni adeguate in relazione ai dati da scambiare è possibile ricorrere nell’ambito dell’Accordo GloBE in particolare ai risultati delle valutazioni tra pari effettuate dal Forum globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In tali occasioni viene infatti verificato il rispetto delle norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati. Su tale base gli Stati partecipanti possono ottenere la certezza e la sicurezza reciproche, necessarie ad assicurare che i requisiti fondamentali per il funzionamento regolare dello scambio automatico di informazioni siano dati, prima di procedere a un primo scambio di dati con gli Stati partner. In caso di mancato rispetto delle norme, lo Stato interessato sarà escluso dalla partecipazione

9 OCSE, Model Tax Convention on Income and on Capital 2017, 25 aprile 2019, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > tax > Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version).

10 OCSE, Model agreement on exchange of information in tax matters (Model TIEAs), consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > tax > Exchange of Information > Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes > Resources > Report, Guidances and Reference Documents.