Rapporto sui risultati OSStr

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 97 pagine

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− Nelle località: 10 m UCS

− Fissare lunghezze minime delle linee di sicurezza non ha senso nei centri urbani in

quanto impedirebbe di tener conto delle situazioni specifiche o delle condizioni locali. Le

demarcazioni devono poter essere adeguate alle circostanze anche nei casi in cui siano

ammesse le linee di sicurezze. Il principio degli articoli 73 o 72 secondo cui in singoli casi

giustificati si può derogare a queste dimensioni deve valere anche qui.

− In contesto urbano la segnaletica e le demarcazioni devono spesso adattarsi a situazioni

complesse legate alla configurazione storica dei luoghi. Le possibilità offerte dall’OSStr

devono restare flessibili. Siamo pertanto sfavorevoli all’introduzione di lunghezze mi-

nime rigide per le linee di sicurezza (20 m) e per le linee d’avvertimento (25 m), in

quanto non corrispondenti alle necessità riscontrate sul campo. Questi valori possono

essere mantenuti come standard, ma con la possibilità di derogarvi in funzione delle

condizioni locali

Sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità per poter tenere conto dei casi speciali. stradasvizzera

Sostanzialmente contrari (croce su «NO» nel questionario o affermazione in tal senso)

GL, NE, SO, UPSA, Lohnunternehmer, UCS, ASETA, ATA

Per potersi adeguare alle condizioni locali si dovrebbe continuare ad ammettere altre lun- GL ghezze.

Troppo restrittivo, non corrisponderà alle necessità che si riscontreranno sul campo. NE

Proposta: «Devono presentare, per quanto possibile, le seguenti lunghezze minime: ...».

Una lunghezza minima di 20 m nelle località e di 50 m fuori delle località è davvero sempre SO realizzabile? È opportuno indicare qui delle lunghezze minime? Finora queste dimensioni

erano disciplinate nella norma VSS 40 862. Trattandosi «solo» di una norma, era possibile

derogarvi con un largo margine di apprezzamento.

Non potrebbe darsi inoltre che la norma VSS 40 862 n. 8 e la futura OSStr proposta siano

in contraddizione fra loro? A nostro avviso, il nuovo articolo 103a OSStr basta.

Un’interpretazione più flessibile, come quella possibile ora, serve a tener conto dei casi par- UPSA ticolari, in cui a determinate condizioni potrebbe non essere necessario rispettare una lun-

ghezza minima superiore a quella prescritta.

C’è il pericolo che su tratti con molte curve la lunghezza minima definita renda praticamente Lohnunternehmer, impossibile il sorpasso di veicoli lenti. ASETA

Siamo sostanzialmente d’accordo con lunghezze minime delle linee di sicurezza. Al mo- ATA mento, tuttavia, si distingue solo tra lunghezze minime nelle località e fuori delle località.

Chiediamo una differenziazione ulteriore, ossia lunghezze minime inferiori per le linee di

sicurezza sui tratti con limite di velocità di 30 km/h.

Nessun parere (croce su «Nessun parere / Non pertinente» nel questionario)

ACS, AG Velo PSS, Sentieri AG, Cycla, FTV, Mobilità pedonale, Graf, Sentieri GR, Architettura senza ostacoli, IG Campingland, Sentieri LU, UNA+FNG, Sentieri NW, Sentieri OW, SBb, FSC, SvizzeraMobile, USAM, FST, Suva, Sentieri CH, Sentieri TG, Uster, UTP, WBUR, Womoland