Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 65 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

obiettivi di questo ulteriore sviluppo. Troverete le nostre risposte nel nuovo portale delle consultazioni.

Abbiamo risposto positivamente alle domande che ci riguardano. Un modello differenziato sarebbe auspicabile solo per quanto riguarda la tariffazione. Partiamo dal presupposto che le raccolte dati CoC trasmesse correttamente possano essere elaborate in modo semplice e quindi conveniente. In questo modo la tariffa per questi casi potrebbe essere inferiore

rispetto al modello proposto.

In qualità di costruttore di veicoli di categoria L, al momento Kyburz non ha alcuna possibilità di partecipare al sistema di trasferimento elettronico dei dati. Comprendiamo che l’USTRA sia in attesa delle disposizioni dell’UE. In qualità di costruttore automobilistico svizzero vorremmo partecipare ai lavori preparatori, ad esempio come azienda pilota, non appena inizieranno i relativi lavori.

2. Siete d’accordo in linea di principio con la revisione parziale dell’ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)?

Sostanziale approvazione:

UR, SO, GE, JU, BFH, Kyburz Switzerland AG

Tendenzialmente contrari:

economiesuisse, VFAS

3. Revisione parziale OATV: Siete d’accordo che per i veicoli esonerati dall’omologazione possa comunque essere rilasciata, su richiesta, un’approvazione del tipo oppure una scheda tecnica (art. 4 cpv. 4 AP-OATV)?

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Importatori e fabbricanti possono richiedere un’approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall’approvazione del tipo.

Sostanziale approvazione:

ZH, LU, SZ, GL, ZG, FR, SO, GR, AG, TG, TI, VD, GE, JU, economiesuisse, USAM, UPSA, auto-schweiz, upi, Landtechnik Schweiz, Handel Schweiz, VFAS, Verband Lohnunternehmer Schweiz, Kyburz Switzerland AG,

LU Perlomeno la redazione di una scheda tecnica è senz’altro sensata come certificato di origine.

L’articolo 4 capoverso 1 OATV deve essere modificato in modo tale che un veicolo importato per uso proprio non debba più essere immatricolato per la prima volta a nome

dell’importatore. Per i veicoli di questo tipo (p. es. IVIX) le autorità d’immatricolazione non possono verificarlo.

Nell’allegato 1 numero 1.2 dovrebbe essere inserito il passaggio «carri di lavoro da 10 km/h». In questo modo verrebbe meno l’obbligo di approvazione del tipo. La situazione attuale (non è necessaria l’immatricolazione, ma l’obbligo di controllo) è insoddisfacente, poiché sgrava i proprietari dei veicoli, ma non gli uffici della circolazione stradale.

SZ Nell’allegato 1 numero 1.2 devono essere inclusi anche i carri di lavoro da 10 km/h: con

questa integrazione verrebbe meno l’obbligo di approvazione del tipo per questi veicoli. La soluzione attuale (nessuna licenza di circolazione né targa, ma i veicoli devono essere

controllati dall’ufficio della circolazione stradale) non è soddisfacente e alleggerisce solo i proprietari dei veicoli, ma non le autorità d’immatricolazione.

ZG Richiesta: devono essere esclusi dall’approvazione del tipo anche i carri di lavoro ≤ 10 km

(allegato 1 n. 1.2 OATV).

Motivazione: questi veicoli non devono più essere immatricolati.

FR, TI Altra proposta di modifica dell’OATV:

Integrare i carri di lavoro V-max < 10 km/h tra i veicoli esonerati dall’approvazione: possono essere utilizzati senza esame sotto la responsabilità dell’impresa che li immette in commercio (LSPro RS 930.11) e del detentore ai sensi dell’articolo 72 capoverso 1 lettera m OAC. Per quanto possibile, prevederlo direttamente nelle nuove istruzioni sull’esonero

dall’approvazione.

USAM L’USAM accoglie con favore la possibilità di rilasciare anche in futuro approvazioni del tipo o

schede tecniche.

Kyburz Deve essere mantenuta la flessibilità per importatori e costruttori di veicoli.

Switzerland

AG

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