Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 65 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

economiesuisse Necessari diversi adeguamenti, secondo le richieste dettagliate (si veda anche il parere allegato), in cui ci opponiamo al divieto di importazione di veicoli sprovvisti di approvazione generale UE a partire dalla fine del 2026.

VFAS Quanto segue riguarda esclusivamente la revisione dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). VFAS si esprime sulle restanti ordinanze rivedute nell’ambito delle risposte al questionario per la consultazione. Il parere si articola come segue:

(i) considerazioni preliminari relative all’Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di veicoli (v. n. I.),

(ii) considerazioni generali sulla Costituzione federale nonché sulla compatibilità del progetto di revisione con la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) (v. n. II.), nonché

(iii) considerazioni specifiche sulle singole disposizioni, comprese richieste di modifica specifiche (v. n. III.).

Vengono evidenziati i punti in cui l’ordinanza è in contrasto con la legge sui cartelli e con il mandato recentemente conferito dal Parlamento al Consiglio federale di integrare la

Comunicazione autoveicoli in un’ordinanza (mozione Pfister 18.3898). Le modifiche sono essenzialmente motivate dalla garanzia dei diritti costituzionali, in particolare della libertà economica e del divieto di distorsioni della concorrenza. Inoltre, la revisione deve garantire un «level playing field» nei rapporti con l’Unione europea (UE) e in particolare con gli Stati membri UE confinanti.

I. Considerazioni preliminari

Dal 1956 VFAS rappresenta gli interessi del commercio indipendente e libero di auto in Svizzera, impegnandosi senza compromessi per la sua promozione e a favore di standard di alta qualità. Oltre che per 800 aziende, l’associazione si impegna anche a favore dei

consumatori, opponendosi a qualsiasi restrizione o ostacolo al libero commercio di auto e chiedendo condizioni quadro eque. VFAS rappresenta le PMI del commercio svizzero di automobili che trattano sia veicoli d’occasione che nuovi e rientrano quindi nel campo di applicazione dell’OETV. Sono rappresentati commercianti indipendenti, rappresentanti di marca, importatori paralleli come pure importatori generali. Sosteniamo i valori liberali e ci impegniamo, tra l’altro, per soluzioni pragmatiche, orientate all’economia e ai consumatori.

II. Considerazioni generali

VFAS accoglie con favore la decisione dell’USTRA di aumentare la sicurezza stradale.

Condivide pertanto quanto avviato dal Consiglio federale con la revisione, che appare ragionevole per il 99,1 per cento degli autoveicoli importati in Svizzera. Tuttavia non è chiaro il motivo per cui non sono previste semplificazioni per quasi l’1 per cento dei veicoli

provenienti, ad esempio, dagli Stati Uniti. In questo modo si limita inutilmente il diritto dei consumatori di poter scegliere autonomamente il veicolo importato.

L’avamprogetto di revisione dovrebbe evitare distorsioni della concorrenza e garantire un «level playing field» nei rapporti con l’Unione europea (UE) e in particolare con gli Stati membri UE confinanti.

L’articolo 94 capoverso 4 della Costituzione federale sancisce quanto segue: «Sono

ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.»

La legge federale sulla circolazione stradale, sovraordinata all’OETV, sancisce quanto segue all’articolo 9 capoverso 1bis«Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell’economia e dell’ambiente, nonché delle normative internazionali.»

La legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) prevede all’articolo 4:

capoverso 1: «Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio.»,

45/65 ASTRA-D-33DB3401/688