Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 65 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

Art. 30c Esame di veicoli nuovi: esame tecnico di parti o modifiche di veicoli

Per i veicoli provvisti soltanto di una parte dei documenti di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera d numeri 1–4 e per i veicoli modificati, le parti o le modifiche non esaminate devono essere oggetto di un esame tecnico completo.

Sostanziale approvazione:

UPSA, auto-schweiz, Tecnica Agricola Svizzera, Handel Schweiz, BFH, Verband Lohnunternehmer Schweiz

Sostanziale respingimento:

economiesuisse, VFAS

Modifiche / controproposte Motivazione

economiesuisse, Riduzione della burocrazia grazie alla Attualmente le agevolazioni nazionali, come VFAS soppressione dell’obbligo di prova. quelle previste dal regolamento UE 2018/858

articoli 44 e 45, sono applicabili in Svizzera

Per i veicoli provvisti soltanto di una parte soltanto in casi eccezionali.

dei documenti di cui all’articolo 30a

capoverso 1 lettera d numeri 1–4 e per i L’applicabilità delle agevolazioni nazionali evita veicoli modificati, le parti o le modifiche sviluppi sfavorevoli per la concorrenza.

non esaminate devono essere oggetto di Innanzitutto vengono eliminati gli ostacoli tecnici un esame tecnico non completo. al commercio nell’iter di immatricolazione:

normalmente queste inutili procedure di

immatricolazione comportano costi per diverse centinaia di franchi e durano svariate settimane. Una normativa semplificata sull’esempio della Germania può contribuire a intensificare la concorrenza.

In questo modo il Consiglio federale lancerebbe un segnale contro il crescente rincaro e i prezzi elevati della Svizzera, senza oneri aggiuntivi.

49. Revisione parziale OETV: Siete d’accordo con le modifiche dell’articolo 31 capoverso 1 frase introduttiva e lettere b-e AP-OETV?

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–e

1

Per i veicoli non nuovi (art. 29 cpv. 5), la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, è fornita mediante un controllo di funzionamento nel caso in cui:

b. sia disponibile un certificato di conformità UE in formato cartaceo;

c. sia disponibile una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l’articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC19;

d. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al pertinente atto giuridico UE relativo all’approvazione generale; oppure

e. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

Sostanziale approvazione:

economiesuisse, UPSA, auto-schweiz, Tecnica Agricola Svizzera, Handel Schweiz, VFAS, BFH, Verband Lohnunternehmer Schweiz

19 RS 741.51 55/65 ASTRA-D-33DB3401/688