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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine

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LPCom «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 25 Rapporto di valutazione e azione

1A seguito di ogni valutazione, l’organismo redige un rapporto scritto in una lingua ufficiale, contenente in particolare:

a. il proprio nome e il proprio indirizzo;

b. il nome, l’indirizzo e il punto di contatto del fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca oggetto della valutazione;

c. il periodo di valutazione;

d. una dichiarazione di interessi;

e. una descrizione dei singoli oggetti della valutazione;

f. il metodo applicato;

g. una descrizione e una sintesi dei principali risultati della valutazione;

h. un elenco dei terzi consultati;

i. le circostanze e le ragioni di eventuali impedimenti alla valutazione;

j. un parere sul risultato della valutazione;

k. raccomandazioni operative se il rapporto identifica carenze.

2Se il rapporto di valutazione identifica delle carenze, il fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca adotta misure per rimediarvi e indica in un rapporto d’azione:

a. come attua le raccomandazioni dell’organismo di valutazione; oppure

b. le ragioni per cui si discosta dalle raccomandazioni e quali misure alternative ha adottato per rimediare alle carenze.

3Entro tre mesi dal ricevimento del rapporto, i fornitori pubblicano e trasmettono all’UFCOM il rapporto di valutazione senza dati personali e, se delle carenze sono state identificate, un rapporto sulle misure adottate e sempre privo di dati personali. Anche l’UFCOM può pubblicare questi rapporti.

4Il Consiglio federale disciplina la forma e la procedura del rapporto, soprattutto le scadenze di presentazione.

Sezione 12: Accesso ai dati

Art. 26 Accesso ai dati per organi di ricerca e organizzazioni della società

civile

1Su loro richiesta, l’UFCOM autorizza gli organi e le organizzazioni seguenti ad ac- cedere ai dati dei fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca che contribuiscono alla determinazione e all’identificazione, nonché alla migliore com- prensione dei rischi sistemici di cui all’articolo 20: