Progetto
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
LPCom «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 17 Contenuti commerciali degli utenti
I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca offrono agli utenti la possibilità di indicare che stanno mettendo a disposizione i contenuti per scopi com- merciali e che tramite i loro contenuti intendono promuovere la vendita di beni o ser- vizi o l’immagine di un’azienda.
Art. 18 Sistemi di raccomandazione
1Nelle loro condizioni commerciali generali, i fornitori di piattaforme di comunica- zione o di motori di ricerca che utilizzano sistemi di raccomandazione:
a. indicano i parametri più importanti impiegati nei loro sistemi di raccomanda- zione nonché la loro ponderazione;
b. informano gli utenti sulle eventuali possibilità di modificare o influenzare i parametri più importanti su cui si basano i loro sistemi di raccomandazione.
2I fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca che utilizzano sistemi di raccomandazione mettono inoltre a disposizione, per ciascuno dei loro sistemi di raccomandazione, almeno un’opzione non fondata sulla profilazione ai sensi dell’ar- ticolo 5 lettera f della legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati4 (LPD).
Sezione 8: Rapporto sulla trasparenza e valutazione dei rischi
Art. 19 Rapporto sulla trasparenza
1I fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca presentano annual- mente all’UFCOM un rapporto sulla trasparenza. Il rapporto contiene almeno le in- formazioni seguenti:
a. il numero medio mensile di utenti in Svizzera, calcolato su un periodo di sei mesi;
b. informazioni sul funzionamento dell’attività automatizzata o non automatiz- zata dei fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca, che serve a riconoscere determinati contenuti e, se necessario, ad adottare misure restrittive (moderazione dei contenuti); e
c. informazioni sulla garanzia di qualità relativa alla moderazione dei contenuti, compresi i sistemi automatici e le risorse umane impiegati.
2Aggiornano a cadenza semestrale le informazioni di cui al capoverso 1 lettera a, le trasmettono all’UFCOM e le pubblicano.
3Il rapporto sulla trasparenza redatto dai fornitori di piattaforme di comunicazione contiene almeno le informazioni seguenti:
a. la tipologia e il numero delle misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1;