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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine

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LPCom «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a. utente: persona fisica o giuridica che fruisce di una piattaforma di comunica- zione o di un motore di ricerca, indipendentemente dal fatto di essere o meno registrata ai fini del relativo servizio o di esservi abbonata;

b. sistema di raccomandazione: sistema completamente o parzialmente automa- tizzato il cui scopo è suggerire agli utenti determinati contenuti o proporli loro in maniera prioritaria.

Capitolo 2: Obblighi dei fornitori di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca

Sezione 1: Segnalazioni

Art. 4 Procedura di segnalazione

1I fornitori di piattaforme di comunicazione istituiscono una procedura che consenta agli utenti di segnalare i contenuti a cui accedono dalla Svizzera e che considerano illeciti. Come minimo, deve essere possibile segnalare i contenuti che, a giudizio degli utenti, rientrano in una o più delle fattispecie seguenti:

a. rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 del Codice penale [CP]3);

b. diffamazione (art. 173 CP);

c. calunnia (art. 174 CP);

d. ingiuria (art. 177 CP);

e. minaccia (art. 180 CP);

f. coazione (art. 181 CP);

g. molestie sessuali (art. 198 CP);

h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP);

i. discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bisCP).

2I fornitori strutturano la procedura in modo tale che gli utenti, in una segnalazione, possano indicare almeno le informazioni seguenti:

a. l’ubicazione elettronica esatta del contenuto oggetto della segnalazione;

b. il motivo per cui segnalano il contenuto;

c. il proprio nome e le informazioni di contatto elettroniche.

3Se la segnalazione contiene le informazioni di contatto elettroniche dell’utente che la effettua, il fornitore invia immediatamente una conferma di ricevimento.

3 RS 311.0