Progetto
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
LPCom «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge si intende per:
a. utente: persona fisica o giuridica che fruisce di una piattaforma di comunica- zione o di un motore di ricerca, indipendentemente dal fatto di essere o meno registrata ai fini del relativo servizio o di esservi abbonata;
b. sistema di raccomandazione: sistema completamente o parzialmente automa- tizzato il cui scopo è suggerire agli utenti determinati contenuti o proporli loro in maniera prioritaria.
Capitolo 2: Obblighi dei fornitori di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca
Sezione 1: Segnalazioni
Art. 4 Procedura di segnalazione
1I fornitori di piattaforme di comunicazione istituiscono una procedura che consenta agli utenti di segnalare i contenuti a cui accedono dalla Svizzera e che considerano illeciti. Come minimo, deve essere possibile segnalare i contenuti che, a giudizio degli utenti, rientrano in una o più delle fattispecie seguenti:
a. rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 del Codice penale [CP]3);
b. diffamazione (art. 173 CP);
c. calunnia (art. 174 CP);
d. ingiuria (art. 177 CP);
e. minaccia (art. 180 CP);
f. coazione (art. 181 CP);
g. molestie sessuali (art. 198 CP);
h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP);
i. discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bisCP).
2I fornitori strutturano la procedura in modo tale che gli utenti, in una segnalazione, possano indicare almeno le informazioni seguenti:
a. l’ubicazione elettronica esatta del contenuto oggetto della segnalazione;
b. il motivo per cui segnalano il contenuto;
c. il proprio nome e le informazioni di contatto elettroniche.
3Se la segnalazione contiene le informazioni di contatto elettroniche dell’utente che la effettua, il fornitore invia immediatamente una conferma di ricevimento.