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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine
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c. violi le disposizioni in merito ai rapporti sulla trasparenza (art. 19) e di valu- tazione dei rischi (art. 20);
d. ometta di designare dei punti di contatto, di mantenere aggiornate le informa- zioni pertinenti o di renderle facilmente accessibili (art. 21 e 22);
e. ometta di designare un rappresentante legale, di aggiornare le informazioni pertinenti o di renderle facilmente accessibili (art. 23);
f. violi l’obbligo di sottoporsi a una valutazione indipendente (art. 24 e 25);
g. ometta o rifiuti in maniera ingiustificata di fornire agli organi di ricerca e alle organizzazioni della società civile l’accesso ai dati (art. 26);
h. violi il suo obbligo di informare (art. 28 cpv. 1 e art. 29).
3L’UFCOM può esigere il pagamento di un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari nazionale media realizzata negli ultimi tre anni di esercizio per le persone giuridiche o di un importo sino a 100 000 franchi svizzeri per le persone fisiche, se queste violano l’obbligo di informazione (art. 28 cpv. 2).
4Al fine di determinare l’importo della sanzione, l’UFCOM tiene segnatamente in considerazione la gravità della violazione, la sua ripetizione, nonché la situazione fi- nanziaria della persona giuridica o fisica sanzionata
5Se il fornitore di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca è contempora- neamente soggetto a una sanzione ai sensi dei capoversi 1 e 2, la sanzione complessiva non può superare il 6 per cento del fatturato medio annuo realizzato a livello mondiale negli ultimi tre anni di esercizio.
Art. 35 Prescrizione
1Il diritto di imporre sanzioni decade dopo sette anni in caso di violazione dell’arti- colo 34 capoverso 1, e dopo quattro anni nel caso di tutte le altre violazioni.
2Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione o, in caso di violazioni continue o ripetute, dal momento in cui la violazione è cessata.
Capitolo 5: Esecuzione
Art. 36 Principio
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e prende le misure necessa- rie.
Art. 37 Informazione del pubblico
1L’UFCOM informa il pubblico in merito alla sua attività.
2Può pubblicare le proprie decisioni e renderle accessibili online.
3Non divulga alcun segreto professionale, commerciale o di produzione.