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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine

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b. eseguono le procedure di cui alle sezioni 1 e 3.

2Le procedure sono disponibili elettronicamente, facilmente accessibili e a misura di utente. Sono eseguite in un linguaggio facilmente comprensibile, in una lingua uffi- ciale selezionata dall’utente.

3Le comunicazioni relative alle decisioni dei fornitori contengono in particolare le seguenti informazioni:

a. le motivazioni relative al singolo caso;

b. se sono stati impiegati mezzi automatizzati e, in caso affermativo, quali;

c. l’informazione che gli utenti possono presentare un reclamo nell’ambito della procedura di reclamo interna o rivolgersi a un organismo di risoluzione extra- giudiziale delle controversie.

Sezione 7: Pubblicità, contenuti commerciali degli utenti e sistemi di raccomandazione

Art. 15 Pubblicità

1I fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca contrassegnano in modo univoco la pubblicità che diffondono contro pagamento o una controprestazione analoga.

2Garantiscono che attraverso gli annunci gli utenti abbiano un facile accesso ai para- metri più importanti che determinano quale pubblicità viene loro mostrata.

Art. 16 Registro pubblicitario

1I fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca creano un registro accessibile e consultabile pubblicamente che contenga tutta la pubblicità (registro pubblicitario) visualizzata ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 sulla piattaforma di comunicazione o sul motore di ricerca.

2Non possono figurare in tale registro le pubblicità che sono state rimosse o bloccate perché, a giudizio del fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca, il loro contenuto è presumibilmente illegale o incompatibile con le condizioni commerciali generali. Il registro pubblicitario contiene invece il motivo per cui la pubblicità è stata rimossa o bloccata e l’indicazione se sono stati utilizzati mezzi au- tomatizzati e, in caso affermativo, quali.

3La pubblicità deve poter essere trovata sulla piattaforma di comunicazione o nel mo- tore di ricerca per tutta la durata del relativo annuncio e anche per l’anno successivo all’ultimo annuncio.

4Il registro pubblicitario non può contenere dati personali degli utenti.

5Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere riportate nel regi- stro pubblicitario.