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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine
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b. il numero di procedure di segnalazione ai sensi dell’articolo 4 e il trattamento delle segnalazioni ai sensi dell’articolo 5, nonché il tipo di misure adottate;
c. il numero di casi trattati tramite la procedura di reclamo interna ai sensi dell’articolo 7 e da un organismo per la risoluzione extragiudiziale delle con- troversie ai sensi degli articoli 8 a 12.
4Il rapporto sulla trasparenza non può contenere dati personali.
5Il Consiglio federale disciplina i requisiti formali del rapporto sulla trasparenza e stabilisce il periodo e le scadenze di presentazione.
6I fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca pubblicano il rapporto sulla trasparenza in forma adeguata. Tali rapporti possono essere pubblicati anche dall’UFCOM.
7Le informazioni concernenti la tipologia e il numero di misure adottate ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 sono trasmesse all’UFCOM senza citazione dei contenuti di cui è questione. L’UFCOM può pubblicare le informazioni in una banca dati.
Art. 20 Valutazione dei rischi
1I fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca effettuano annual- mente una valutazione dei rischi e ne pubblicano i risultati in un rapporto. Quest’ul- timo fornisce informazioni complete in merito ai rischi sistemici in Svizzera generati o rafforzati dalle piattaforme di comunicazione e dai motori di ricerca.
2Il rapporto in merito ai risultati della valutazione dei rischi comprende almeno in- formazioni in merito ai seguenti rischi sistemici:
a. diffusione di contenuti presumibilmente illeciti;
b. conseguenze negative sull’esercizio dei diritti fondamentali degli utenti;
c. conseguenze negative per la formazione dell’opinione pubblica, per i processi di elezione e votazione, per la sicurezza e l’ordine pubblici nonché per la sa- lute pubblica.
3Il Consiglio federale disciplina la forma e la procedura del rapporto di valutazione dei rischi, in particolare le scadenze per la presentazione.
4I fornitori trasmettono all’UFCOM il rapporto concernente i risultati della valuta- zione dei rischi insieme al rapporto di valutazione di cui all’articolo 25 e lo pubbli- cano. Anche l’UFCOM può pubblicare tale rapporto.
5I fornitori conservano i documenti inerenti alla valutazione dei rischi almeno per i tre anni successivi allo svolgimento delle valutazioni dei rischi.