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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine

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a. organi di ricerca ai sensi dell’articolo 4 della legge federale del 14 dicembre 20125 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione;

b. organizzazioni della società civile, a condizione che conducano ricerca scien- tifica di interesse pubblico e siano indipendenti da interessi commerciali.

2La domanda va motivata. Deve indicare i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca, nonché i dati ai quali si richiede l’accesso.

3L’UFCOM approva le domande di organi e organizzazioni ai sensi del capoverso 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. essi dimostrano che i risultati della loro ricerca sono idonei a contribuire al riconoscimento, all’identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici, in conformità all’articolo 20.

b. Gli aventi diritto all’accesso garantiscono la sicurezza e la confidenzialità dei dati e, mediante misure adeguate, si assicurano che ottengano l’accesso ai dati soltanto i collaboratori che ne hanno effettivamente bisogno per l’esercizio della loro attività.

c. Gli enti e le organizzazioni utilizzeranno i dati solo per gli scopi di ricerca descritti nella domanda.

d. Pubblicano gratuitamente i risultati del loro lavoro di ricerca una volta com- pletato.

4L’UFCOM trasmette le domande accolte ai rispettivi fornitori e li obbliga a conce- dere l’accesso ai dati corrispondenti entro un termine ragionevole.

5Il Consiglio federale disciplina in particolare la forma e il contenuto delle domande nonché la procedura e i termini di trattazione.

Capitolo 3: Vigilanza e finanziamento

Art. 27 Vigilanza

L’UFCOM vigila sull’osservanza della presente legge e delle sue disposizioni di ese- cuzione ed emana le decisioni necessarie.

Art. 28 Obbligo d’informazione

1I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca informano l’UFCOM entro un periodo di tempo ragionevole e forniscono tutti i dati ai sensi dell’articolo 38 necessari allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e di valuta- zione.

2Sono soggetti all’obbligo di informare anche i rappresentanti legali dei fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca.

5 RS 420.1