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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine
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Art. 29 Imprese assoggettate
1Per determinare i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca da assoggettare alla presente legge, l’UFCOM contatta i fornitori che ritiene soddisfino i requisiti di cui all’articolo 2. I fornitori contattati informano l’UFCOM in merito al numero di utenti dei propri servizi.
2Se i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca non hanno una stabile organizzazione in Svizzera, la richiesta di informazioni ai sensi del capoverso 1 deve essere notificata nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale.
3L’UFCOM pubblica una lista delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca che sottostanno alla presente legge.
Art. 30 Emolumenti
1L’UFCOM riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi.
2Il Consiglio federale determina l’importo degli emolumenti tenendo conto degli oneri amministrativi.
Art. 31 Tassa di vigilanza
1L’UFCOM riscuote una tassa di sorveglianza annua presso i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca per coprire le spese delle sue attività di vigi- lanza non coperte dagli emolumenti procedurali.
2L’importo della tassa dipende:
a. dal numero di piattaforme di comunicazione e di motori di ricerca soggetti alla legge durante il periodo in questione;
b. dal numero di semestri durante i quali la piattaforma di comunicazione o il motore di ricerca è stato soggetti alla legge.
3L’importo della tassa non deve superare lo 0,05 per cento dell’utile mondiale realiz- zato dal fornitore nell’anno di esercizio precedente.
4Il Consiglio federale regolamenta le modalità di calcolo e fissa l’importo minimo della tassa.
Capitolo 4: Misure e sanzioni amministrative in caso di violazioni della legge
Art. 32 Misure amministrative
1Se l’UFCOM constata una violazione ai sensi della presente legge, può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:
a. vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione;