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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine

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b. informi l’UFCOM delle misure adottate.

2Se le misure si rivelano inefficaci o se vi è motivo di supporre che lo siano, l’UFCOM può ordinare ai fornitori di servizi di telecomunicazione di limitare l’ac- cesso a una piattaforma di comunicazione o a un motore di ricerca.

Art. 33 Procedura in caso di restrizione dell’accesso al servizio

1Se l’UFCOM intende ordinare la limitazione dell’accesso a una piattaforma di co- municazione o a un motore di ricerca, lo notifica al fornitore e gli assegna un termine di 30 giorni per esprimersi in merito a tale misura e per fornire la prova di aver rimosso la violazione del diritto.

2Se il fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca non forni- sce la prova entro il termine di 30 giorni, l’UFCOM può ordinare la misura per un periodo massimo di 30 giorni.

3Se la violazione continua dopo il periodo massimo di 30 giorni o se si ripete, l’UFCOM può ordinare il rinnovo della misura.

4L’UFCOM ordina immediatamente l’annullamento della misura non appena il for- nitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca ha cessato la viola- zione.

Art. 34 Sanzioni amministrative

1L’UFCOM può esigere il pagamento di un importo sino al 6 per cento della cifra d’affari mondiale media realizzata negli ultimi tre anni d’esercizio nei confronti di qualsiasi fornitore di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca che:

a. violi una decisione dell’UFCOM passata in giudicato;

b. violi l’obbligo di introdurre procedure di segnalazione (art. 4) o una procedura volta al trattamento delle segnalazioni (art. 5);

c. violi l’obbligo di istituire una procedura di reclamo interna (art. 7);

d. rifiuti sistematicamente di partecipare alla risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 8);

e. violi le disposizioni sulla trasparenza nel contrassegnare la pubblicità (art. 15) o l’obbligo di istituire un registro pubblicitario (art. 16)

f. violi l’obbligo di mettere a disposizione una funzione che consenta agli utenti di indicare se i contenuti da loro forniti hanno scopi commerciali (art. 17);

g. violi gli obblighi relativi ai sistemi di raccomandazione (art. 18).

2L’UFCOM può esigere il pagamento di un importo sino all’1 per cento della cifra d’affari mondiale media realizzata negli ultimi tre anni di esercizio nei confronti di qualsiasi fornitore di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca che:

a. violi l’obbligo di trasparenza concernente le condizioni commerciali generali (art. 13);

b. violi gli obblighi di diligenza (art. 14);