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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine

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Art. 38 Trattamento di dati di persone giuridiche e dati personali

1L’UFCOM può trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione6 (LOGA), al fine di adempiere i seguenti compiti:

a. assoggettamento dei fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ri- cerca alla presente legge;

b. controllo del rapporto sulla trasparenza, del rapporto sui risultati della valuta- zione dei rischi e del rapporto di valutazione;

c. vigilanza;

d. valutazione della presente legge.

2Può trattare dati personali al fine di adempiere i seguenti compiti:

a. assoggettamento dei fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ri- cerca alla presente legge;

b. vigilanza;

c. valutazione della presente legge.

3Se chiede informazioni giusta l’articolo 28, l’UFCOM può trattare dati degni di par- ticolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD al fine di adempiere i suoi compiti di vigilanza.

Art. 39 Cooperazione e accordi internazionali

1Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.

2In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può de- legare questa competenza all’UFCOM.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 40 Valutazione

1Il Consiglio federale valuta l’adeguatezza e l’efficacia della presente legge.

2Presenta rapporto all’Assemblea federale al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 41 Referendum

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 RS 172.010