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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine

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Sezione 9: Punto di contatto

Art. 21 Designazione e accesso

1I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca designano un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente e rapidamente con l’UFCOM e gli utenti, in maniera elettronica, in una lingua ufficiale.

2Pubblicano le informazioni relative al loro punto di contatto, le mantengono aggior- nate e le rendono facilmente accessibili.

Art. 22 Comunicazione

1La comunicazione con i punti di contatto è conforme ai principi di accessibilità.

2I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca non possono affi- darsi esclusivamente a mezzi automatizzati.

3Interagiscono in modo semplice con gli utenti.

Sezione 10: Rappresentanza legale

Art. 23 Designazione

1I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca senza stabile orga- nizzazione in Svizzera designano una persona giuridica o fisica in Svizzera che agisca nelle veci di rappresentante legale.

2Essi comunicano all’UFCOM i suoi dati di contatto entro tre mesi dalla registrazione nell’elenco di cui all’articolo 29 capoverso 3, pubblicano tali informazioni, le tengono aggiornate e le rendono facilmente accessibili.

Sezione 11: Valutazione indipendente

Art. 24 Valutazione indipendente

1I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca sottopongono an- nualmente, a proprie spese, i loro servizi a una valutazione del rispetto degli obblighi di cui al capitolo secondo.

2L’UFCOM certifica gli organismi di valutazione indipendenti su loro richiesta. Il Consiglio federale disciplina la procedura di certificazione, in particolare i requisiti di indipendenza, le competenze specialistiche necessarie e le capacità degli organismi.

3I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca collaborano con gli organismi di valutazione per consentire loro di effettuare la valutazione in tempo utile, in maniera efficace ed efficiente, in particolare fornendo loro l’accesso a tutte le in- formazioni e a tutti i locali pertinenti ai fini dello svolgimento della valutazione.