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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine

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Art. 11 Certificazione

1L’UFCOM certifica gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie su loro richiesta.

2Il Consiglio federale disciplina la procedura di certificazione, in particolare i requi- siti di indipendenza, la procedura di risoluzione delle controversie e le competenze specialistiche necessarie.

Art. 12 Rapporto

Gli organismi di risoluzione delle controversie presentano all’UFCOM un rapporto annuale sulle loro attività, contenente informazioni sul loro funzionamento e sul nu- mero, l’esito e la durata delle procedure di risoluzione delle controversie.

Sezione 5: Condizioni commerciali generali

Art. 13 Obbligo di trasparenza

1Se i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca prevedono mi- sure restrittive nei confronti dei contenuti pubblicati dagli utenti, garantiscono che le loro condizioni commerciali generali includano almeno le seguenti informazioni:

a. informazioni su quali contenuti pubblicati dagli utenti sono soggetti a misure restrittive; e

b. informazioni in merito al tipo di misure e alla relativa attuazione.

2I fornitori di piattaforme di comunicazione includono nelle loro condizioni commer- ciali generali informazioni sulla procedura di segnalazione (art. 4), sul trattamento delle segnalazioni (art. 5) e sulla procedura di reclamo interna (art. 7).

3Le condizioni commerciali generali devono essere redatte in tedesco, francese e ita- liano in un linguaggio di facile comprensione.

4I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca informano gli utenti in maniera adeguata in merito a modifiche fondamentali delle condizioni commerciali generali.

5Pubblicano le condizioni commerciali generali e una loro sintesi e garantiscono che siano di facile accesso.

6I capoversi da 1 a 5 vigono indipendentemente dal diritto applicabile.

Sezione 6: Obblighi di diligenza

Art. 14

1I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca agiscono in maniera diligente, non arbitraria e non discriminatoria quando:

a. attuano misure restrittive;