Progetto
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
LPCom «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11 Certificazione
1L’UFCOM certifica gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie su loro richiesta.
2Il Consiglio federale disciplina la procedura di certificazione, in particolare i requi- siti di indipendenza, la procedura di risoluzione delle controversie e le competenze specialistiche necessarie.
Art. 12 Rapporto
Gli organismi di risoluzione delle controversie presentano all’UFCOM un rapporto annuale sulle loro attività, contenente informazioni sul loro funzionamento e sul nu- mero, l’esito e la durata delle procedure di risoluzione delle controversie.
Sezione 5: Condizioni commerciali generali
Art. 13 Obbligo di trasparenza
1Se i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca prevedono mi- sure restrittive nei confronti dei contenuti pubblicati dagli utenti, garantiscono che le loro condizioni commerciali generali includano almeno le seguenti informazioni:
a. informazioni su quali contenuti pubblicati dagli utenti sono soggetti a misure restrittive; e
b. informazioni in merito al tipo di misure e alla relativa attuazione.
2I fornitori di piattaforme di comunicazione includono nelle loro condizioni commer- ciali generali informazioni sulla procedura di segnalazione (art. 4), sul trattamento delle segnalazioni (art. 5) e sulla procedura di reclamo interna (art. 7).
3Le condizioni commerciali generali devono essere redatte in tedesco, francese e ita- liano in un linguaggio di facile comprensione.
4I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca informano gli utenti in maniera adeguata in merito a modifiche fondamentali delle condizioni commerciali generali.
5Pubblicano le condizioni commerciali generali e una loro sintesi e garantiscono che siano di facile accesso.
6I capoversi da 1 a 5 vigono indipendentemente dal diritto applicabile.
Sezione 6: Obblighi di diligenza
Art. 14
1I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca agiscono in maniera diligente, non arbitraria e non discriminatoria quando:
a. attuano misure restrittive;