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Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 16 pagine
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2Il reclamo deve poter essere effettuato in formato elettronico entro almeno i sei mesi successivi alla comunicazione della decisione.
3I fornitori esaminano tempestivamente tutti i reclami e comunicano agli utenti la loro decisione.
4Il reclamo è trattato sotto la sorveglianza di una persona adeguatamente qualificata e non esclusivamente tramite mezzi automatizzati.
Sezione 4: Risoluzione extragiudiziale delle controversie
Art. 8 Accesso e partecipazione
1Gli utenti autori di segnalazioni e gli utenti i cui contenuti sono soggetti a misure restrittive possono in qualsiasi momento adire un organismo di risoluzione extragiu- diziale delle controversie di loro scelta, certificato ai sensi dell’articolo 11.
2I fornitori di piattaforme di comunicazione devono partecipare alla risoluzione delle controversie, a meno che un organo di conciliazione, un tribunale o un tribunale arbi- trale in Svizzera sia o sia già stato coinvolto nella questione.
Art. 9 Procedura
1La procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie deve concludersi entro 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In casi voluminosi o complessi, l’organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie può prorogare la sca- denza di propria iniziativa fino a un massimo di 90 giorni supplementari.
2L’organismo di risoluzione delle controversie redige un rapporto sull’esito della pro- cedura e lo invia alle parti. L’organismo di risoluzione extragiudiziale delle contro- versie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vinco- lante per le parti.
Art. 10 Spese
1L’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie può addebitare all’utente un importo simbolico. Se l’utente agisce in malafede, l’organismo può im- porgli in tutto o in parte le spese procedurali.
2Tutte le ulteriori spese procedurali sono a carico del fornitore della piattaforma di comunicazione, indipendentemente dall’esito della procedura.
3Se la decisione è a favore dell’utente, il fornitore della piattaforma di comunicazione rimborsa all’utente l’eventuale importo simbolico.
4I costi imposti non possono superare i costi sostenuti dall’organismo di risoluzione delle controversie. I costi imposti sono calcolati in base al regolamento sulle spese dell’organo di risoluzione delle controversie.