Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

4.3 Flessibilità del contratto di consegna ai fini di una rimunerazione efficiente

Il contratto di consegna conferisce all’assicuratore la flessibilità necessaria per consentire una rimunerazione efficiente?

SSO ritiene che il contratto di consegna consenta di realizzare risparmi a breve termine, ma che il progetto non sia sostenibile e metta a rischio l’assistenza sanitaria in Svizzera e i salari svizzeri.

FMH, MFÄF, BÄV e VSAO sono del parere che vadano stabiliti solo i requisiti fondamentali affinché vi sia un numero sufficiente di centri di consegna disposti a stipulare tali contratti.

Secondo prio.swiss, i contratti di consegna svizzeri sono flessibili e una rimunerazione può essere concessa anche senza un contratto stipulato in precedenza. Per i prodotti EMAp acquistati all’estero, il processo di collegamento dei prodotti alle posizioni dell’EMAp, attualmente gestito tramite la banca dati MediData, dovrà avvenire manualmente.

Secondo VSVA, il contratto di consegna non garantisce la flessibilità necessaria e sussistono alcuni problemi relativi all’attuazione come pure imprecisioni riguardo a diverse tematiche come fatturazione, differenze di valuta, IVA, dazi doganali, pagamento a conguaglio. VSAO, BÄV, MFÄF, FMCH e FMH condividono questa opinione e ritengono che gli ostacoli amministrativi legati allo sdoganamento e alla fatturazione dell’IVA estera debbano essere valutati in modo più accurato e ridotti al minimo per non compromettere i vantaggi del progetto. Questa semplificazione dovrebbe tenere conto anche di alcune categorie di pazienti, in particolare quelli che non possono procurarsi i prodotti in loco (VSAO, BÄV, MFÄF e FMH).

4.4 Protezione degli assicurati

Quale protezione deve essere prevista per gli assicurati? Come si può garantire che gli assicurati siano adeguatamente informati su quali prodotti di quale centro di consegna sono rimborsabili?

La selezione dei prodotti EMAp interessati va limitata ai prodotti che non richiedono né una fabbricazione o un adeguamento individuale né la consulenza da parte di un esperto. Per garantire ciò occorre redigere l’elenco in collaborazione con esperti del settore (BÄV, MFÄF, FMCH, FMH, prio.swiss e VSAO).

Gli assicurati devono essere informati chiaramente su quali prodotti possono essere acquistati nello SEE (AG, ARTISET, CURAVIVA, NE, Swiss Medtech, Spitex, VS e VD). La denominazione dei prodotti interessati deve figurare nell’EMAp (BÄV, MFÄF, FMCH, FMH, prio.swiss e VSAO) o essere comunicata tramite un sistema d’informazione (AG). Gli assicurati vanno informati adeguatamente in merito agli eventuali costi a loro carico (ARTISET, CURAVIVA, NE, Spitex, Swiss Medtech).

Le istruzioni per l’uso e le informazioni sul prodotto devono essere disponibili nelle lingue nazionali svizzere e, qualora in Svizzera venga fornita una consulenza supplementare, questa deve essere rimunerata dall’AOMS (AKB, Apotheken Graubünden, AVSH, AVKZ, Basellandschaftlicher Apotheker-Verband, Baselstädtischer Apotheker-Verband, FApG, Intergenerika, LAV, pharmalog.ch, pharmaSuisse, Pharmawallis e SDV). VD ritiene necessario prevedere per gli assicuratori l’obbligo esplicito di indicare se un prodotto estero è rimunerato dall’AOMS. Per SBK è fondamentale garantire che i pazienti acquistino il prodotto adeguato per l’uso prescritto. Secondo SSO, per quanto riguarda la responsabilità civile e le scorte obbligatorie, occorre applicare le disposizioni svizzere.

Al fine di garantire parità di trattamento e la sicurezza dei pazienti, sarebbe opportuno introdurre obblighi di controllo volti ad assicurare che i centri di consegna e i prodotti soddisfino le condizioni applicate all’estero. VD ritiene che si dovrebbero prevedere condizioni semplificate per monitorare questi aspetti, senza complicare eccessivamente le procedure. Secondo Groupe Mutuel, l’UFSP dovrebbe pubblicare un elenco dei centri di consegna esteri autorizzati, un elenco dei mezzi e degli apparecchi che possono essere acquistati all’estero e un elenco delle condizioni per il riconoscimento delle ordinanze svizzere nei Paesi dello SEE.

Secondo VD, è necessario informare chiaramente gli assicurati sul diritto vigente nello SEE in materia di diritto internazionale privato (legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [ LDIP; RS 291]) al fine di proteggerli. Groupe Mutuel ritiene che le autorità federali dovrebbero fornire agli assicurati informazioni di base sui diritti dei consumatori nei Paesi dello SEE.