Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Tassa per i casi di lieve entità nei reparti di pronto soccorso degli ospedali · 23 pagine
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La nozione di urgenza13 è stata definita nel quadro di una revisione della LAMal volta ad attuare l’iniziativa del Cantone di Turgovia 16.312 Complemento all’articolo 64a della legge federale sull’assicurazione malattie concernente l’esecuzione dell’obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati. Il nuovo articolo 64a capoverso 7 LAMal, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, definisce un’urgenza come segue:
Vi è urgenza medica quando un trattamento non può essere differito. Tale è il caso quando l’assicurato, in assenza di un trattamento immediato, deve temere danni alla salute o la morte, oppure può mettere in pericolo la salute di altre persone.
Se l’obiettivo ricercato è dirottare i «casi di lieve entità» dai reparti di pronto soccorso degli ospedali, un possibile approccio è utilizzare una definizione negativa e, quindi, prevedere il pagamento del supplemento per qualsiasi caso che non sia un’urgenza ai sensi dell’articolo 64a capoverso 7 LAMal. Questa variante avrebbe il merito di operare una distinzione tra persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali per vere urgenze e quelle che vi fanno ricorso per casi di lieve entità, prevedendo il pagamento di un emolumento di 50 franchi unicamente nel secondo scenario. Al contempo, una simile valutazione peserebbe soprattutto sulle spalle dei professionisti della salute, che sarebbero chiamati a giudicare se una persona si è recata al pronto soccorso per una vera urgenza o per un caso di lieve entità. Tale valutazione comporterebbe ulteriori incombenze e formalità amministrative per il personale che opera sul campo, che potrebbero risultare controproducenti nonché fonte di incertezza del diritto per le persone interessate.
La Commissione ha quindi esaminato la possibilità di eliminare la distinzione tra «urgenza» e «caso di lieve entità» e di prevedere l’introduzione sistematica di un supplemento per ogni consultazione nei reparti di pronto soccorso degli ospedali. In tal caso si renderebbe necessario definire in modo esaustivo le esenzioni al supplemento. Evitare una valutazione soggettiva della nozione di urgenza garantirebbe la certezza giuridica di questa misura e non darebbe luogo a ulteriori procedure amministrative per il personale del pronto soccorso.
Opzione scelta
Dopo aver esaminato due diversi approcci per l’attuazione dell’iniziativa, sulla base di quanto esposto, la Commissione ha deciso di optare per una soluzione che possa essere compatibile con le attuali disposizioni costituzionali e con l’attuale campo d’applicazione della LAMal. Propone quindi di concretizzare la tassa d’incentivazione auspicata dall’iniziativa parlamentare attraverso un aumento mirato dell’aliquota percentuale a carico dell’assicurato per ogni consultazione nei reparti di pronto soccorso degli ospedali. Secondo la Commissione, si tratterebbe di una soluzione pragmatica che garantirebbe un quadro di applicazione chiaro e uniforme. La Commissione ha esaminato due opzioni: una prima variante prevede di aumentare l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale di 50 franchi per ogni ricorso
13 I termini «urgenza» e «caso d’urgenza» figuravano già nella LAMal (p. es. art. 41 cpv. 3 e 3bis LAMal).