Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Tassa per i casi di lieve entità nei reparti di pronto soccorso degli ospedali · 23 pagine
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do stanno già ricorrendo a prestazioni mediche. La partecipazione ai costi è soggetta a tetto massimo, ossia non può eccedere la somma della franchigia e dell’aliquota percentuale. Conformemente all’articolo 64 capoverso 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale nelle disposizioni d’esecuzione. L’importo massimo dell’aliquota percentuale ammonta attualmente a 700 franchi (art. 103 cpv. 2 OAMal). Il Consiglio federale può prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni (art. 64 cpv. 6 lett. a LAMal). L’assicurato continuerà a partecipare ai costi finché le spese computabili sull’aliquota percentuale non avranno raggiunto l’importo massimo della stessa, pari a 700 franchi all’anno. Quando l’insieme delle spese computabili raggiunge l’importo massimo dell’aliquota percentuale non può più essere riscosso alcun contributo.
Il nuovo articolo 64 capoverso 3bisP-LAMal ha l’obiettivo di consentire ulteriori aumenti dell’importo massimo dell’aliquota percentuale, a prescindere da quanto stabilito dal Consiglio federale nell’articolo 103 capoverso 2 OAMal. Secondo il presente progetto preliminare, i Cantoni devono poter prevedere un aumento dell’importo massimo dell’aliquota percentuale di 50 franchi in determinati casi di ricorso ai servizi di pronto soccorso degli ospedali. In questo modo, potrebbero prevedere un aumento dell’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale di 50 franchi a carico dell’assicurato ogniqualvolta quest’ultimo si rivolge al pronto soccorso di un ospedale. L’articolo 64 capoverso 4 LAMal non deve essere modificato. Si riferisce, infatti, all’importo massimo dell’aliquota percentuale stabilito dal Consiglio federale come definito nell’articolo 103 capoverso 2 OAMal, non all’aumento individuale dello stesso come previsto dal nuovo capoverso 3bis.
L’aumento dell’aliquota percentuale in caso di visita nei reparti di pronto soccorso degli ospedali non può essere previsto per minorenni, donne incinte e persone munite dell’indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.
Il Cantone nel quale una persona è assicurata determina se aumentare l’importo massimo dell’aliquota percentuale in caso di ricorso al pronto soccorso di un ospedale. L’aumento si applica anche se l’assicurato si reca al pronto soccorso di un ospedale di un Cantone che non lo prevede.
I professionisti autorizzati a inviare i pazienti al pronto soccorso (medici e/o medici che esercitano nei centri di telemedicina e farmacisti) confermano mediante indicazione scritta che, in base alla loro valutazione dello stato di salute e della situazione dell’assicurato, ritengono appropriato che venga assistito dal pronto soccorso di un ospedale. Il documento relativo all’indicazione scritta viene inviato dall’ospedale agli assicuratori, che di conseguenza non aumentano l’aliquota percentuale.
Le conseguenze giuridiche del mancato trasferimento di un paziente da parte di un medico, un farmacista o un centro di telemedicina dovranno essere esaminate in modo approfondito e disciplinate in occasione dell’elaborazione delle disposizioni di esecuzione, che dovranno in particolare stabilire le possibilità di cui dispone un assicurato che non ottiene il trasferimento.