Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Tassa per i casi di lieve entità nei reparti di pronto soccorso degli ospedali · 23 pagine
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l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale17. Quest’ultimo ammonta a 700 franchi per gli adulti e i giovani adulti18. Di conseguenza, secondo il diritto vigente, la partecipazione dell’assicurato ai costi sostenuti dall’AOMS può ammontare al massimo all’importo della franchigia scelta sommato all’aliquota percentuale di 700 franchi.
Il progetto preliminare crea la base giuridica per aumentare di 50 franchi l’importo massimo dell’aliquota percentuale a carico dell’assicurato, che ammonta attualmente a 700 franchi, per ogni ricorso al pronto soccorso di un ospedale senza indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista. L’aumento dell’aliquota percentuale ha lo scopo di rafforzare la consapevolezza dei costi e la responsabilità individuale degli assicurati. La Commissione ritiene che la prospettiva di dover contribuire con un’aliquota percentuale maggiorata in base al ricorso alle prestazioni sanitarie durante l’anno dissuaderà gli assicurati dal recarsi nei reparti di pronto soccorso degli ospedali per casi di lieve entità senza un’indicazione scritta. Nel 2021 circa il 10 per cento degli assicurati ha raggiunto la franchigia (300, 500, 1000, 1500, 2000 o 2500 franchi) e l’aliquota percentuale massima di 700 franchi19. Per queste persone, un aumento dell’importo massimo dell’aliquota percentuale avrebbe avuto un impatto finanziario diretto. La Commissione ritiene che, rinunciando a una consultazione o rivolgendosi a un altro fornitore di prestazioni, i reparti di pronto soccorso degli ospedali possano essere sgravati e le prestazioni sanitarie per i casi meno gravi possano essere fornite in modo più efficiente ed economico.
La scelta di introdurre l’aumento dell’aliquota percentuale sarà delegata ai Cantoni. Tale soluzione è compatibile con la concezione del sistema sanitario svizzero, che conferisce ai Cantoni ampie competenze in materia di pianificazione e di organiz-
17 Art. 64 cpv. 3 LAMal
18 Art. 103 cpv. 2 LAMal. Per determinate prestazioni, il Consiglio federale può prevedere una partecipazione ai costi più alta (art. 64 cpv. 6 LAMal). Il diritto vigente prevede un’aliquota percentuale più alta, pari al 40 per cento dei costi eccedenti la franchigia, solo per i preparati originali se è disponibile anche un generico o un medicamento biosimilare (art. 104a cpv 1bis OAMal in combinato disposto con l’art. 38a cpv 1 dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; [OPre; RS 832.112.31]). Se l’aliquota percentuale è aumentata, l’ammontare che supera il tasso stabilito nella legge conta solo per metà nel calcolo dell’importo massimo di 700 franchi (art. 104a cpv. 2 OAMal). Pertanto, la partecipazione ai costi massima a fronte di una franchigia di 300 franchi per anno civile corrisponde a 1000 franchi. A fronte di una franchigia di 2500 franchi, la partecipazione ai costi massima per anno civile corrisponde a 3200 franchi.
19 Calcolo basato su una statistica dei dati individuali 2021 − EFIND2021, costi secondo la data di trattamento (disponibile in tedesco e francese): www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zurkrankenversicherung/individualdaten-zur-krankenpflegeversicherung/statistik.html.