Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Tassa per i casi di lieve entità nei reparti di pronto soccorso degli ospedali · 23 pagine
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non giustificato ai servizi di pronto soccorso degli ospedali. Nella seconda variante, più incisiva, la partecipazione ai costi è concepita nella forma di un supplemento all’aliquota percentuale di 50 franchi, che interverrebbe dunque prima che l’assicurato abbia raggiunto l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale. Con 13 voti contro 12, la Commissione ha deciso di optare per la prima variante.
La Commissione ha inoltre preferito eliminare la distinzione tra vere «urgenze» e «casi di lieve entità». Un simile approccio avrebbe prodotto incertezza giuridica e aumentato il carico di lavoro del personale medico e infermieristico. Il meccanismo di base del provvedimento dovrebbe quindi consistere in un aumento sistematico dell’aliquota percentuale per ogni consultazione nel pronto soccorso di un ospedale, indipendentemente dalla natura urgente o di lieve entità del caso trattato. Una volta stabilito questo principio di base, la Commissione ha determinato le esenzioni al supplemento, che sono state definite in modo esaustivo. Saranno esentate le persone che si recano al pronto soccorso di un ospedale dopo aver consultato un medico, un centro di telemedicina o un farmacista. In tutti questi casi, i pazienti avranno prima contattato un altro fornitore di prestazioni di cura, coerentemente con l’obiettivo dell’iniziativa, ovvero dirottare i casi di lieve entità verso altre forme di assistenza medica. Inoltre, i bambini e i giovani fino ai 18 anni e le donne incinte saranno esentati da questa partecipazione supplementare ai costi. La Commissione non vorrebbe introdurre questo sistema in tutta la Svizzera, bensì prevedere questa possibilità nel quadro legale federale e quindi delegare la scelta ai differenti Cantoni. Tale soluzione è compatibile con la concezione del sistema sanitario svizzero, che conferisce ai Cantoni ampie competenze in materia di pianificazione e di organizzazione dell’assistenza sanitaria e consente di tenere conto delle principali differenze cantonali in termini di ricorso ai reparti di pronto soccorso.
3 Punti essenziali del progetto preliminare
3.1 Competenza dei Cantoni di aumentare l’importo massimo dell’aliquota percentuale in caso di consultazione nel pronto soccorso di un ospedale
Secondo il diritto vigente, la partecipazione ai costi degli assicurati comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale)14 e presenta un tetto massimo, cioè non può eccedere la somma della franchigia15 e dell’aliquota percentuale16. Il Consiglio federale stabilisce
14 Art. 64 cpv. 2 lett. a e b LAMal
15 La franchigia dell’assicurazione ordinaria per gli adulti e i giovani adulti ammonta a
300 franchi (cfr. art. 103 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi (cfr. art. 93 cpv. 1 OAMal).
16 Basler Kommentar zum KVG/KVAG, 2020, art. 64 n. 6. La partecipazione ai costi comprende inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera di 15 franchi al giorno (cfr. art. 64 cpv. 5 LAMal).