Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Tassa per i casi di lieve entità nei reparti di pronto soccorso degli ospedali · 23 pagine

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3.4.3 Supplemento all’aliquota percentuale

Una minoranza I (Glarner, Aellen, Aeschi Thomas, Amaudruz, Bircher, de Courten, Gutjahr, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) propone una variante alternativa. Per ogni ricorso ai reparti di pronto soccorso degli ospedali sarà addebitato un supplemento all’aliquota percentuale di 50 franchi. Saranno applicate le stesse esenzioni previste dalla variante di maggioranza (donne incinte e minorenni, persone munite di indicazione scritta). Come per la variante di maggioranza, inoltre, la competenza per l’introduzione del supplemento all’aliquota percentuale sarà delegata ai Cantoni. Un supplemento di questo tipo avrebbe un impatto più immediato rispetto all’aumento dell’importo massimo dell’aliquota percentuale, poiché sarebbe effettivo prima del raggiungimento del limite abituale dell’aliquota percentuale, che ammonta attualmente a 700 franchi. Se la persona interessata dovesse esaurire la franchigia, dovrebbe pagare il supplemento nel quadro della partecipazione ai costi, indipendentemente dall’importo dell’aliquota percentuale già pagata. Rispetto alla variante di maggioranza, la presente variante alternativa andrebbe a interessare un maggior numero di assicurati32. Attualmente, circa il 54 per cento di tutti gli assicurati esaurisce la propria franchigia nell’arco dell’anno e potrebbe essere direttamente interessato da un tale supplemento.

3.4.4 Supplemento all’aliquota percentuale, ma senza delega ai Cantoni

Una minoranza II (Nantermod, Dobler, Sauter, Silberschmidt) sostiene il supplemento all’aliquota percentuale secondo la variante alternativa. Propone, tuttavia, di rinunciare alla delega ai Cantoni. L’introduzione del supplemento all’aliquota percentuale in tutta la Svizzera corrisponderebbe all’attuale sistematica della LAMal e garantirebbe l’applicazione uniforme della LAMal per tutti gli assicurati.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Variante di maggioranza: articolo 64 capoverso 3bis P-LAMal

La partecipazione ai costi degli assicurati è disciplinata nel capitolo 5 sezione 3 LAMal. Essa comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). L’aliquota percentuale ha lo scopo di garantire che gli assicurati siano sempre consapevoli dei costi, anche quan-

32 Per un’illustrazione degli effetti, si vedano gli esempi di calcolo basati su scenari concreti nel capitolo 4 della nota breve dell’UFSP del 26 marzo 2024 sul confronto delle proposte di attuazione (variante 2), disponibile (in tedesco e francese) su www.parlamento.ch > Curia Vista > 17.480 > Documenti delle commissioni pubblici/Altri rapporti > Comparaison des propositions de mises en oeuvre - Note de l’OFSP du 26 mars 2024.