Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 18 pagine

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salvaguardia del valore.

Capitolo 5, punto 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Una delle principali critiche (AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, ZG, ZH, CSP, CG MPP) riguarda il finanziamento delle misure previste. Il progetto prevede al punto 5.2 del rapporto esplicativo che i Cantoni debbano sostenere l’importo residuo qualora i mezzi del fondo dei contributi sostitutivi non fossero sufficienti per le misure di rimodernamento dei rifugi (sostituzione dei componenti) e per l’equipaggiamento dei rifugi pubblici. La maggioranza dei Cantoni si oppone fermamente a questa soluzione.

UR chiede che il finanziamento sia garantito interamente attraverso i mezzi del fondo dei contributi sostitutivi o altri mezzi federali.

NW chiede di esaminare meccanismi di finanziamento alternativi a livello federale per garantire una distribuzione uniforme degli oneri.

Secondo ZG si deve chiarire se devono essere obbligati a contribuire anche la Confederazione o addirittura i Comuni. In alternativa, le misure per la sostituzione dei componenti e i progetti di costruzione potrebbero essere pianificati in modo tale da avviarli solo una volta che i contributi sostitutivi accumulati nel frattempo siano sufficienti per il loro finanziamento, il che potrebbe tuttavia causare importanti ritardi nella realizzazione. Limitarsi a scaricare l’onere ai Cantoni comporterebbe dei rischi nella pianificazione finanziaria e nella definizione delle priorità (evoluzione disordinata dei costi). ZG chiede che le condizioni relative alla copertura degli importi residui vengano chiarite prima di procedere con l’assegnazione a uno o più enti.

GE vede nell’assunzione dell’importo residuo da parte dei Cantoni una violazione dell’articolo 61 capoverso 3 LPPC. Secondo tale articolo, i Comuni devono provvedere alla costruzione di un numero sufficiente di rifugi pubblici equipaggiati nelle regioni con un numero insufficiente di posti protetti. L’articolo sancisce inoltre che i contributi sostitutivi devono essere utilizzati per il rimodernamento dei rifugi privati e pubblici e per la costruzione di rifugi pubblici. Le misure previste dall’articolo 105a non sarebbero quindi coperte.

BE critica il fatto che il fabbisogno finanziario della popolazione per il rimodernamento dei rifugi non sia quantificato più in dettaglio, perché a suo avviso evidentemente la Confederazione non dispone delle cifre necessarie per effettuare tale calcolo, come pure il fatto che venga considerato finanziabile con riferimento al fondo dei contributi sostitutivi e ai mezzi del «budget cantonale ordinario». Secondo BE, la Confederazione dovrebbe farsi carico di questi costi in virtù della sua competenza per il caso di conflitto armato.

Infine, USS e PLR accolgono con favore gli investimenti della Confederazione per 5,6 milioni di franchi nel settore della salvaguardia del valore.