Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 18 pagine

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l’autorizzazione di una soppressione. Ritiene inoltre si debba valutare la possibilità di prelevare contributi maggiorati sotto forma di pena pecuniaria nel caso di soppressioni non autorizzate o modifiche edilizie apportate intenzionalmente (e che determinere richiederebbero quindi una soppressione del rifugio).

Articoli 81 e 88 Rilevamento dei dati dei rifugi in base al controllo periodico dei rifugi

Vedi anche spiegazioni alle richieste e osservazioni di carattere generale.

CHANCE Svizzera e Schutztechnik GmbH accolgono con favore il rilevamento e il controllo dettagliati dei rifugi da parte dei Cantoni. Schutztechnik GmbH motiva questa posizione con il fatto che dei dati affidabili costituiscono una base essenziale per valutare lo stato effettivo dei posti protetti in Svizzera, così da poter adottare misure di rimodernamento e ottimizzazione mirate.

Anche AG e Abrisaria AG approvano espressamente la raccolta di dati prevista dall’articolo 81 capoverso 4.

AG chiede che ai Cantoni sia data la possibilità di trasmettere i dati tramite un’interfaccia messa a disposizione dall’UFPP (cfr. in proposito anche il parere di GE ai commenti alle richieste e osservazioni di carattere generale).

SG ritiene sproporzionata l’intenzione di estendere il rilevamento dei dati al numero di rifugi per zona di valutazione e al tipo di rifugio, che causerebbe un notevole onere supplementare senza che ne derivi un beneficio concreto. SG è inoltre dell’avviso che la gestione dei rifugi spetta ai Cantoni e che le attuali notifiche sugli impianti di protezione o il bilancio di posti protetti sono ampiamente sufficienti.

Anche ZH, la Commissione della politica di sicurezza del PLR ZH e il PLR considerano sproporzionato l’ampliamento della raccolta di dati previsto dall’articolo 81. L’attenzione dovrebbe continuare a essere rivolta ai dati per comune, come previsto dall’articolo 74 capoverso 1 (ZH, Commissione della politica di sicurezza del PLR ZH).

La CGC fa notare che, in base alle disposizioni della legge federale sulla geoinformazione3 (art. 2, art. 3 e art. 5), la trasmissione di dati cantonali sui rifugi per beni culturali (art. 88 cpv. 3) e sulle costruzioni di protezione cantonali (art. 105 cpv. 3) potrebbe riguardare potenziali set di geodati di base della Confederazione di competenza dei Cantoni. In quanto tali, dovrebbero essere inclusi nell’allegato dell’ordinanza sulla geoinformazione4 e soddisfare i requisiti di qualità e di processo della legislazione in materia. L’UFPP è stato quindi invitato a verificare con l’Ufficio federale di topografia e la CGC se tali set di dati debbano essere inclusi e trattati come geodati di base del diritto federale di competenza dei Cantoni.

Articoli 102 e 102a

AG, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG, CSP e CG MPP propongono di verificare se e come gli impianti di protezione soppressi possano essere riutilizzati, per quanto possibile e opportuno, come infrastrutture di protezione rapidamente disponibili nel luogo di soggiorno (vedi in proposito le spiegazioni alle richieste e osservazioni in relazione alla protezione sul luogo del soggiorno, alla rielaborazione della strategia e all’utilizzo degli impianti soppressi).

Alleanza Sicurezza Svizzera e SSU chiedono che in caso di soppressioni o cambiamenti di destinazione si tenga conto anche delle esigenze dell’esercito. La guerra in Ucraina ha dimostrato che l’impiego massiccio di droni modifica la dottrina d’intervento delle truppe terrestri e che di conseguenza tutto ciò che non si può proteggere portandolo sotto terra è potenzialmente minacciato. Si dovrebbe quindi anticipare il fatto che l’esercito, in caso di conflitto ar-

3 RS 510.62

4 RS 510.620