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Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 17 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

32. Legge forestale del 4 ottobre 199149

Art. 29 cpv. 1 e 2

1La Confederazione coordina la formazione in campo forestale.

2Abrogato

Art. 34a Vendita e utilizzazione del legno

La Confederazione sostiene progetti a favore della vendita e dell’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile.

Art. 38a cpv. 1 lett. e e cpv. 2 lett. a

1La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:

e. Abrogata

2La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, f e g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

Art. 39

Abrogato

33. Legge del 20 giugno 198650 sulla caccia

Art. 14 cpv. 4

4La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca e documentazione per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l’informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della ricerca o della consulenza.

34. Legge federale del 21 giugno 199151 sulla pesca

Art. 13 cpv. 1

Abrogato

49 RS 921.0

50 RS 922.0

51 RS 923.0