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Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 17 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
32. Legge forestale del 4 ottobre 199149
Art. 29 cpv. 1 e 2
1La Confederazione coordina la formazione in campo forestale.
2Abrogato
Art. 34a Vendita e utilizzazione del legno
La Confederazione sostiene progetti a favore della vendita e dell’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile.
Art. 38a cpv. 1 lett. e e cpv. 2 lett. a
1La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:
e. Abrogata
2La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:
a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, f e g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;
Art. 39
Abrogato
33. Legge del 20 giugno 198650 sulla caccia
Art. 14 cpv. 4
4La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca e documentazione per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l’informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della ricerca o della consulenza.
34. Legge federale del 21 giugno 199151 sulla pesca
Art. 13 cpv. 1
Abrogato
49 RS 921.0
50 RS 922.0
51 RS 923.0