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Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 17 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

2. Legge del 26 giugno 19983 sull’asilo

Art. 88 cpv. 2 secondo periodo, cpv. 3 e 3bis

2… . Tali somme sono versate per l’intera durata della procedura d’asilo oppure per al massimo quattro anni dal deposito della domanda di concessione della protezione provvisoria.

3Riguardo ai rifugiati e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP4 o dell’articolo 49a o 49abisCPM5 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI6, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative. Tali somme sono versate per al massimo quattro anni a partire dal deposito della domanda d’asilo.

3bisPer le persone accolte in Svizzera nell’ambito della concessione dell’asilo a gruppi di rifugiati secondo l’articolo 56, la Confederazione può versare per più di quattro anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.

Art. 121a Disposizione transitoria della modifica del …

Se una domanda di concessione della protezione provvisoria o una domanda d’asilo è stata depositata prima dell’entrata in vigore della modifica del …, la somma forfettaria di cui all’articolo 88 capoverso 2 rispettivamente 3 è versata per un periodo massimo di cinque anni dal deposito della relativa domanda, ma non oltre la fine dell’anno in cui la modifica ha iniziato a esplicare i propri effetti.

3. Legge federale del 17 marzo 20237 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità

Art. 17

Abrogato

3 RS 142.31

4 RS 311.0

5RS 321

6 RS 142.20

7 RS 172.019