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Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 17 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
30. Legge del 29 aprile 199846 sull’agricoltura
Art. 22 Vendita all’asta dei contingenti doganali
1I contingenti doganali vengono venduti all’asta.
2A titolo eccezionale, l’autorità competente può rinunciare alla vendita all’asta se, a causa delle condizioni di mercato,
a. è necessaria un’assegnazione a breve termine; oppure
b. il ricavo atteso dalla vendita all’asta è inferiore ai costi sostenuti per l’asta stessa.
3Se si rinuncia alla vendita all’asta, i contingenti doganali possono essere assegnati come segue:
a. conformemente all’ordine della tassazione;
b. in funzione delle precedenti importazioni dei richiedenti;
c. a seconda delle quote di mercato; oppure
d. sulla base del quantitativo richiesto.
4Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.
5Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per l’assegnazione di contingenti doganali di cui al capoverso 3.
6L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.
Art. 23, 48, 50, 51 cpv. 1 lett. a, 51bise 52
Abrogati
Art. 76 cpv. 347
3La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei contributi stabiliti nel progetto. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.
31. Legge del 1°luglio 196648 sulle epizoozie
Va. Art. 45a
Abrogato
46 RS 910.1
47 RU 2024 623
48 RS 916.40