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Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 17 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
14. Legge del 23 dicembre 201121 sul CO2
Art. 33a Principio
1I proventi della tassa sul CO verranno utilizzati fino alla fine del 2031 nella misura
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del 41 per cento al massimo e a partire dal 2032 nella misura di al massimo un terzo per gli scopi seguenti:
a. la promozione di tecnologie e processi innovativi (art. 6 LOCli22) e la copertura dei rischi (art. 7 LOCli);
b. il programma d’impulso per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l’efficienza energetica (art. 50a LEne23);
c. la promozione di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;
d. l’ampliamento di un fondo per il finanziamento di fideiussioni utilizzate per la riduzione di gas serra (fondo per le tecnologie, art. 35).
2I proventi annuali di cui al capoverso 1, frase introduttiva, sono anzitutto utilizzati nella misura di al massimo 400 milioni di franchi a favore della promozione di cui al capoverso 1, ripartendoli per metà ai sensi della lettera a e per l’altra metà ai sensi della lettera b.
3Dedotti 400 milioni di franchi, l’importo rimanente dei proventi annuali di cui al capoverso 1, frase introduttiva, viene utilizzato a favore della promozione di cui al capoverso 1 lettere c e d, ripartendolo ai sensi della lettera c nella misura di al massimo 30 milioni di franchi e ai sensi della lettera d nella misura di al massimo 25 milioni di franchi.
4I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere 150 milioni di franchi.
5I mezzi inutilizzati di cui al capoverso 4 possono essere impiegati negli anni successivi, a complemento degli importi massimi di cui ai capoversi 2 e 3, per le promozioni ai sensi del capoverso 1.
Art. 34 e 34a
Abrogati
Art. 35 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra
1Il fondo per le tecnologie di cui all’articolo 33a capoverso 1 lettera d è amministrato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
21RS 641.71; FF 2024 686
22 RS 814.310
23 RS 730.0