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Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 17 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

4L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno distinto per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, nonché i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Art. 50 Aliquote

Dell’importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume:

a. al massimo il 18,4 per cento per le università cantonali;

b. al massimo il 27 per cento per le scuole universitarie professionali.

Capitolo 8 sezione 5 (art. 59–61)

Abrogata

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 80a Finanziamento della formazione in cure infermieristiche

Per i contributi destinati alla promozione del numero dei diplomati in cure infermieristiche presso le scuole universitarie professionali cantonali secondo l’articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 202212 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, dopo l’entrata in vigore della modifica del ... le seguenti disposizioni rimangono applicabili secondo il diritto anteriore fino alla fine del 2031:

a. articolo 12 capoverso 3 lettera f;

b. articolo 47 capoverso 1 lettera c;

c. articolo 48 capoverso 4 lettera b;

d. articoli 59–61.

8. Legge del 20 giugno 201413 sulla formazione continua

Titolo dopo l’art. 10

Sezione 4: Ricerca del settore pubblico

Art. 11

La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall’articolo 16 capoverso 2 lettere a‒c della legge federale del 14 dicembre 201214 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

12 RS 811.22

13 RS 419.1

14 RS 420.1