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Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 17 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 41a cpv. 1 e 2
1Per le offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente ai Cantoni (art. 28 della legge del 20.3.200924 sul trasporto di viaggiatori), la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per un importo massimo di 30 milioni di franchi all’anno per:
a. l’acquisto di veicoli stradali e battelli a sistemi di propulsione elettrica;
b. la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica.
2I contributi coprono i costi nella misura seguente:
a. per i veicoli stradali: il 75 per cento dei costi d’investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;
b. per i battelli: il 30 per cento dei costi d’investimento supplementari in caso di acquisto o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica, al netto di tutti i contributi di promozione.
15. Legge del 19 dicembre 199725 sul traffico pesante
bis26
Art. 19 cpv. 2 e 2
2La Confederazione impiega la sua quota dei proventi netti per:
a. il conferimento al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 201327 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria;
b. la compensazione dei costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.
2bisSe, alla chiusura dei conti, il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria indica una riserva inferiore a 300 milioni di franchi, la quota della Confederazione va dapprima impiegata per il conferimento a tale Fondo.
16. Legge federale del 14 dicembre 199028 sull’imposta federale diretta
Art. 38 cpv. 1ter, 2, 3 e 4
1terLe prestazioni in capitale del medesimo anno fiscale sono cumulate. I coniugi sono tenuti a pagare l’imposta sulle loro prestazioni in capitale in maniera indipendente l’uno dall’altro.
2L’imposta per un anno fiscale ammonta a:
– per un importo fino a 20 000 franchi 0,1 per cento
24 RS 745.1
25 RS 641.81
26 FF 2024 2495
27 RS 742.140; FF 2024 2495
28 RS 642.11