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Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 17 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

2Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare impianti e procedure atti a:

a. ridurre le emissioni di gas serra;

b. permettere l’impiego di energie rinnovabili; o

c. promuovere l’uso parsimonioso delle risorse naturali.

3Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

4Il fondo per le tecnologie non può indebitarsi. In caso di saldo negativo del fondo in seguito a impreviste perdite da fideiussioni, i mezzi secondo l’articolo 33a capoverso 1 frase introduttiva sono inizialmente utilizzati per l’ampliamento del fondo per le tecnologie fino a coprire nuovamente le perdite da fideiussioni previste, e solo successivamente in conformità all’articolo 33a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 36 cpv. 1 lett. b e d

1Alla popolazione e all’economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato:

b. la parte dei proventi che non è utilizzata per le promozioni di cui all’articolo 33a;

d. i mezzi che non sono stati impiegati secondo l’articolo 33a capoverso 5; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.

Art. 37a Provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto

aereo

1Il 50 per cento al massimo dei proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati per provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo, in particolare per la promozione dello sviluppo e della produzione di carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione.

2I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile possono essere impiegati negli anni successivi a complemento dei mezzi di cui al capoverso 1.

3I contributi a favore dei provvedimenti di cui al capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

4Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.

Art. 41 rubrica e cpv. 1 primo periodo

Informazione

1La Confederazione può promuovere piattaforme e attività di informazione nel settore della protezione del clima.