Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 19 pagine
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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)
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a un’impresa di riassicurazione). In quanto imprese di assicurazione, questi clienti sono già assoggettati alla sorveglianza secondo la LSA e dispongono di una gestione dei rischi professionale. Poiché l’esonero degli intermediari riassicurativi dalla sorveglianza secondo la LSA riguarda in egual modo quelli vincolati e non vincolati, entrambe le forme di intermediazione riassicurativa godono della stessa parità di trattamento. Già oggi, tuttavia, gli intermediari riassicurativi che necessitano di un’iscrizione nel registro in Svizzera per svolgere un’attività all’estero possono farne richiesta alla FINMA (art. 42 cpv. 4 LSA). Ciò garantisce che gli intermediari riassicurativi (vincolati e non vincolati) non abbiano ostacoli all’accesso al mercato.
Gli intermediari di contratti di riassicurazione che forniscono servizi sul mercato globale possono essere di grande rilevanza per le imprese di assicurazione diretta che intendono cedere determinati rischi. Secondo i dati del settore esistono all’estero t ra i 40 e i 70 intermediari riassicurativi non vincolati indipendenti (vale a dire che esercitano l’attività in proprio) che operano sul mercato svizzero; può trattarsi di grandi società attive a livello internazionale come pure di imprese di minori dimensioni. Stando ai dati della FINMA, il 1° gennaio 2025 risultavano registrati in Svizzera 41 intermediari riassicurativi esteri con un totale di 396 collaboratori impiegati nell’intermediazione di contratti di riassicurazione (2024: 30 imprese / 1284 collaboratori, 2023: 25 imprese / 1475 collaboratori)16. Risultano inoltre registrati presso la FINMA 107 intermediari riassicurativi svizzeri con un totale di 1129 collaboratori impiegati nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione (2024: 78 imprese / 4982 collaboratori, 2023: 85 imprese / 5092 collaboratori)16. La maggior parte di questi opera parallelamente anche nell’ambito della clientela commerciale o esercita l’attività con stipulanti professionisti. Per beneficiare appieno dei vantaggi legati alla deregolamentazione proposta nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione, i fornitori di servizi di intermediazione riassicurativa dovrebbero anzitutto ristrutturare la propria azienda ed esternalizzare l’attività di intermediazione a un’unità organizzativa indipendente. Tale operazione comporterebbe costi di costituzione una tantum. Per contro, con la deregolamentazione proposta gli intermediari assicurativi non vincolati che si occupano esclusivamente di contratti di riassicurazione non dovrebbero versare la tassa di vigilanza annua di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 15 ottobre 200817 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA. Con una possibile fascia di oscillazione compresa tra 300 e 3000 franchi, la tassa di registrazione una tantum ammonta a 350 franchi per le imprese individuali e le società di persone e a 750 franchi per le persone giuridiche. Una volta versata la prima tassa di registrazione viene riscossa una tassa di vigilanza annua pari a 475 franchi a persona e impresa. La proposta di non assoggettare alla sorveglianza gli intermediari di contratti di riassicurazione si traduce per la FINMA, in qualità di autorità di vigilanza, in un minor dispendio di tempo ma anche in una riduzione delle entrate annuali, che nel complesso dovrebbe ammontare approssimativamente a un importo massimo di 210 000 franchi all’anno (meno dello 0,2 % delle tasse di vigilanza riscosse nel 2023)18. Poiché alle imprese di assicurazione non è consentito collaborare con intermediari assicurativi che non dispongono della necessaria registrazione (art. 44 cpv. 2 LSA), l’attività di vigilanza della FINMA sugli intermediari assicurativi rimane garantita. Non sussiste quindi alcun rischio che questi ultimi possano sottrarsi alla vigilanza, sebbene prescritta in considerazione dell’attività esercitata.
16La grande differenza di personale tra gli anni 2023 e 2024 e il 2025 è dovuta in particolare al fatto che dal 1° gennaio 2024 non è più consentito agli intermediari assicurativi vincolati farsi iscrivere volontariamente nel registro, come prevedeva la previgente LSA (cfr. art. 43 cpv. 2).
17 RS 956.122
18 In merito alle ipotesi formulate si veda la tabella riassuntiva a pagina 19. Pagina 15 di 19